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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16173 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate a una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento di un immobile subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo e all'accollo del mutuo residuo. La contribuente sosteneva che, non essendo stati effettuati né il pagamento né l'accollo, il trasferimento non si fosse perfezionato e fossero dovute soltanto le imposte in misura fissa. L'Ufficio sosteneva invece che tali obblighi dipendessero dalla mera volontà dell'acquirente e non integrassero una condizione sospensiva rilevante ai fini fiscali, rendendo dovute le imposte proporzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che sia il pagamento del saldo sia l'accollo del mutuo avessero funzione solutoria e dipendessero dall'iniziativa unilaterale dell'acquirente; pertanto, ai fini dell'imposta di registro, non costituivano condizioni sospensive idonee a giustificare l'applicazione delle imposte in misura fissa. Sono state compensate le spese dei giudizi di merito, mentre la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2932 c.c.

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

    La sentenza che dispone il trasferimento dell'immobile in luogo del contratto definitivo è soggetta a tassazione secondo la disciplina propria degli atti traslativi, anche quando il trasferimento sia subordinato al pagamento del prezzo.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3

    Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.

    Il pagamento del saldo e l'accollo del mutuo, se rimessi all'iniziativa dell'acquirente e aventi funzione solutoria, non rilevano come condizioni sospensive ai fini dell'imposta di registro. L'atto è quindi tassato con imposta proporzionale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37

    Disciplina della tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria.

    La tassazione si applica anche alle sentenze civili che producono il trasferimento dell'immobile mediante esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; la natura giudiziale dell'atto non esclude l'imposizione proporzionale.

  • Art. 1306 c.c., comma 2

    Estensione degli effetti del giudicato al coobbligato in solido.

    L'estensione del giudicato favorevole a un coobbligato solidale richiede la produzione della sentenza e della prova del suo passaggio in giudicato, oltre alla verifica che il giudicato non dipenda da ragioni personali del coobbligato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenuti sufficienti gli elementi già accertati, può decidere direttamente la controversia rigettando il ricorso originario.

Massime di principio

  • Una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile è normalmente soggetta a imposte proporzionali, anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del saldo o all'accollo del mutuo.
  • Un obbligo di pagamento rimesso alla scelta dell'acquirente non viene generalmente considerato una condizione sospensiva fiscalmente rilevante, perché dipende dalla sua mera volontà.
  • Anche l'accollo del mutuo può essere trattato come modalità di pagamento con funzione solutoria, e non come condizione sospensiva autonoma, quando è rimesso all'iniziativa dell'acquirente.
  • La mancata esecuzione materiale del pagamento non comporta automaticamente l'applicazione delle imposte in misura fissa: occorre verificare se l'obbligo dipenda da un evento realmente esterno e incerto oppure da una scelta della parte.
  • Per ottenere l'estensione di un giudicato favorevole a un coobbligato solidale è necessario documentare integralmente la sentenza e il suo passaggio in giudicato, verificando inoltre che la decisione non si fondi su motivi personali.

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