Cassazione Penale, Sentenza n. 10044/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione/interpretazione degli artt. 186, comma 9-bis D.Lgs. 285/1992 e 655 c.p.p., contestando che non sia mai stato contattato dall'autorità giudiziaria, dalle forze dell'ordine o dall'ente convenzionato per l'inizio del lavoro sostitutivo; il G.I.P. aveva revocato la sostituzione ritenendo che il condannato non avesse preso iniziativa per avviare l'attività.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. di Ancona per nuovo giudizio. Ha affermato che l'onere di avviare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità grava sull'autorità giudiziaria (in particolare sul Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p. e del D.M. 26/3/2001), non sul condannato. La Corte ha richiamato la sequenza procedimentale prevista dall'art. 43 D.Lgs. 274/2000 (trasmissione per estratto della sentenza alla cancelleria, ordine di esecuzione del PM, invio all'ufficio di polizia del comune per notifica al condannato) e ha precisato che la mancata iniziativa del condannato, da sola, non giustifica la revoca della sostituzione se non risulta che l'autorità abbia svolto gli atti esecutivi richiesti.
Norme richiamate
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge nella decisione impugnata (violazione/inosservanza di norme sostanziali o procedurali)
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità e rinvia all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 per le modalità di esecuzione
Art. 54 rinvia alla disciplina ministeriale per le modalità del lavoro di pubblica utilità; art. 43 disciplina la fase esecutiva: trasmissione per estratto della sentenza alla cancelleria, ordine di esecuzione del pubblico ministero e successiva trasmissione all'ufficio di sicurezza/autorità di polizia per la notifica al condannato
Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001
Art. 3: il giudice individua, nella sentenza, il tipo di attività e l'ente convenzionato; Art. 5: attribuisce al pubblico ministero il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e di incaricare le autorità competenti della verifica della prestazione
Stabilisce che il pubblico ministero cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna; nella pratica ciò comporta l'onere del PM di attivare la fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità
Massime di principio
- L'avvio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, applicato come sostituto della pena per guida in stato di ebbrezza o simili, è onere dell'autorità giudiziaria (in particolare del Pubblico Ministero), non del condannato.
- La mancata iniziativa spontanea del condannato non costituisce di per sé motivo legittimo per revocare la sostituzione della pena: il giudice deve verificare se l'ufficio esecutivo abbia adempiuto agli obblighi di trasmissione e notifica.
- La cancelleria deve trasmettere per estratto la sentenza al PM; il PM emette l'ordine di esecuzione e provvede a inviare il provvedimento all'ufficio di polizia competente, che notificherà al condannato le prescrizioni.
- Il condannato può comunque attivarsi volontariamente per contattare l'ente convenzionato, ma tale iniziativa è facoltativa e non sostituisce l'onere istituzionale di attivazione da parte del PM.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare l'assenza di comunicazioni/atti del pubblico ministero o dell'ente per sostenere un ricorso: se la revoca si fonda su un errato presupposto (ad es. attribuire al condannato l'onere di avvio), la decisione è annullabile e va disposta la nuova valutazione da parte del giudice a quo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →