Cassazione Penale, Sentenza n. 38380/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 30/12/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 17/11/2021 per reati connessi a gestione illecita di rifiuti e altri reati (artt. 416, 452 octies, 452 quaterdecies, 452 bis, 648 ter c.p.). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura (soprattutto alla luce del tempo trascorso dalle condotte del 2018 e del sequestro della societa ECOTER), chiedeva gli arresti domiciliari in luogo distante (Altomonte) e lamentava violazione della presunzione di innocenza e carenza motivazionale sul punto della responsabilità e della presunta pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi (riproduzione di censure già svolte in sede di riesame) e, in via principale, manifestamente infondati. In particolare ha affermato che il "tempo silente" da solo non è idoneo a vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p.; non sono stati forniti elementi concreti a confutazione del pericolo di reiterazione, mentre il Tribunale aveva motivato la sussistenza del pericolo sulla base della sistematicità delle condotte, della loro persistenza fino all'esecuzione della misura e dei precedenti penali. Ha inoltre rilevato la carenza di interesse del ricorrente rispetto ad alcune doglianze, atteso che la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una ammenda equitativa di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma tra i reati contestati; utilizzata come parte del quadro indiziario senza una specifica interpretazione di merito nella decisione di legittimità
Reato ambientale contestato; la Corte non ha riformato la qualificazione ma ha ritenuto rilevante la gravità indiziaria e la sistematicità delle condotte ai fini della pericolosità
Altro reato ambientale contestato; collegato alla valutazione della persistenza e sistematicità degli illeciti utilizzata per confermare la misura cautelare
Norma contestata nell'ambito del complesso reati; la Corte ha valutato la rilevanza degli elementi indiziari relativi a tali fattispecie nella conferma della pericolosità
Norma contestata (reato collegato alla ricettazione/autoriciclaggio); considerata nel compendio indiziario ai fini della gravità complessiva
Richiamato nella doglianza relativa alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la normativa processuale sulla motivazione delle esigenze cautelari sia stata correttamente applicata dal Tribunale
Norma sulla presunzione relativa di pericolosità e sui criteri per la misura cautelare; la Corte ha precisato che la presunzione resta operativa e che il "tempo silente" non è sufficiente di per sé a escludere la pericolosità senza specifici elementi concreti contrari
Richiamato per la presunzione di pericolosità relativa: la Corte ha richiesto elementi specifici e concreti per poterla ritenere elusa
Richiamato nella motivazione in relazione all'elenco di reati per i quali può operare la presunzione relativa di pericolosità; la Corte ha applicato la presunzione in relazione alle fattispecie contestate
art. 606, lett. b) e e) c.p.p.
Norme che individuano i vizi censurabili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi e generici e non esplicitassero in modo specifico i vizi di diritto e di motivazione richiesti
Richiamato in relazione all'interesse ad impugnare: la Corte ha ritenuto che l'interesse sia venuto meno ove il provvedimento impugnato non possa più incidere sullo status libertatis dell'interessato (misura sostituita con arresti domiciliari)
Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato tale sanzione e ha aggiunto una ammenda equitativa
Richiamata come norma non contestata: la Corte ha evidenziato che non era contestata l'aggravante di tipo mafioso, rendendo irrilevante la doglianza sulla mancanza di contiguità con ambienti mafiosi
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; la mera ripetizione delle censure già svolte in grado di merito rende il ricorso inammissibile
- Il 'tempo silente' (intervallo temporale tra le condotte e la misura) non è di per sé idoneo a provare l'assenza di esigenze cautelari: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione e l'osservanza della legge, non compie una nuova valutazione del merito probatorio; non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione delle risultanze
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario dimostrare in modo oggettivo che misure meno afflittive avrebbero soddisfatto le esigenze cautelari attuali, con riferimenti concreti alla situazione personale e fattuale
- La mancanza di interesse ad impugnare può emergere se il provvedimento impugnato non può più incidere sullo status libertatis dell'interessato (es. misura sostituita); in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
- Se non è contestata una specifica aggravante (es. 416-bis), la doglianza basata sulla presunta contiguità con la criminalità organizzata è irrilevante ai fini della misura cautelare
- Quando si contesta la motivazione del giudice di merito occorre affrontare punto per punto le argomentazioni poste a fondamento della decisione, indicando perché quelle argomentazioni sarebbero illogiche, incomplete o contraddittorie
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