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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38380/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 30/12/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 17/11/2021 per reati connessi a gestione illecita di rifiuti e altri reati (artt. 416, 452 octies, 452 quaterdecies, 452 bis, 648 ter c.p.). Il ricorrente contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura (soprattutto alla luce del tempo trascorso dalle condotte del 2018 e del sequestro della societa ECOTER), chiedeva gli arresti domiciliari in luogo distante (Altomonte) e lamentava violazione della presunzione di innocenza e carenza motivazionale sul punto della responsabilità e della presunta pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi (riproduzione di censure già svolte in sede di riesame) e, in via principale, manifestamente infondati. In particolare ha affermato che il "tempo silente" da solo non è idoneo a vincere la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p.; non sono stati forniti elementi concreti a confutazione del pericolo di reiterazione, mentre il Tribunale aveva motivato la sussistenza del pericolo sulla base della sistematicità delle condotte, della loro persistenza fino all'esecuzione della misura e dei precedenti penali. Ha inoltre rilevato la carenza di interesse del ricorrente rispetto ad alcune doglianze, atteso che la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una ammenda equitativa di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma tra i reati contestati; utilizzata come parte del quadro indiziario senza una specifica interpretazione di merito nella decisione di legittimità

  • art. 452 octies c.p.

    Reato ambientale contestato; la Corte non ha riformato la qualificazione ma ha ritenuto rilevante la gravità indiziaria e la sistematicità delle condotte ai fini della pericolosità

  • art. 452 quaterdecies c.p.

    Altro reato ambientale contestato; collegato alla valutazione della persistenza e sistematicità degli illeciti utilizzata per confermare la misura cautelare

  • art. 452 bis c.p.

    Norma contestata nell'ambito del complesso reati; la Corte ha valutato la rilevanza degli elementi indiziari relativi a tali fattispecie nella conferma della pericolosità

  • art. 648 ter c.p.

    Norma contestata (reato collegato alla ricettazione/autoriciclaggio); considerata nel compendio indiziario ai fini della gravità complessiva

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza relativa alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la normativa processuale sulla motivazione delle esigenze cautelari sia stata correttamente applicata dal Tribunale

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulla presunzione relativa di pericolosità e sui criteri per la misura cautelare; la Corte ha precisato che la presunzione resta operativa e che il "tempo silente" non è sufficiente di per sé a escludere la pericolosità senza specifici elementi concreti contrari

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per la presunzione di pericolosità relativa: la Corte ha richiesto elementi specifici e concreti per poterla ritenere elusa

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamato nella motivazione in relazione all'elenco di reati per i quali può operare la presunzione relativa di pericolosità; la Corte ha applicato la presunzione in relazione alle fattispecie contestate

  • art. 606, lett. b) e e) c.p.p.

    Norme che individuano i vizi censurabili in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi e generici e non esplicitassero in modo specifico i vizi di diritto e di motivazione richiesti

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'interesse ad impugnare: la Corte ha ritenuto che l'interesse sia venuto meno ove il provvedimento impugnato non possa più incidere sullo status libertatis dell'interessato (misura sostituita con arresti domiciliari)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità: la Corte ha applicato tale sanzione e ha aggiunto una ammenda equitativa

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamata come norma non contestata: la Corte ha evidenziato che non era contestata l'aggravante di tipo mafioso, rendendo irrilevante la doglianza sulla mancanza di contiguità con ambienti mafiosi

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato; la mera ripetizione delle censure già svolte in grado di merito rende il ricorso inammissibile
  • Il 'tempo silente' (intervallo temporale tra le condotte e la misura) non è di per sé idoneo a provare l'assenza di esigenze cautelari: la difesa deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione
  • La Corte di legittimità sindaca la motivazione e l'osservanza della legge, non compie una nuova valutazione del merito probatorio; non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione delle risultanze
  • Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario dimostrare in modo oggettivo che misure meno afflittive avrebbero soddisfatto le esigenze cautelari attuali, con riferimenti concreti alla situazione personale e fattuale
  • La mancanza di interesse ad impugnare può emergere se il provvedimento impugnato non può più incidere sullo status libertatis dell'interessato (es. misura sostituita); in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse
  • Se non è contestata una specifica aggravante (es. 416-bis), la doglianza basata sulla presunta contiguità con la criminalità organizzata è irrilevante ai fini della misura cautelare
  • Quando si contesta la motivazione del giudice di merito occorre affrontare punto per punto le argomentazioni poste a fondamento della decisione, indicando perché quelle argomentazioni sarebbero illogiche, incomplete o contraddittorie

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