Cassazione Penale, Sentenza n. 12192/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (manomissione del contatore e sottrazione di energia elettrica), deducendo: 1) insufficienza e contraddittorietà della prova circa la sottrazione e la responsabilità personale per la manomissione; 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulla cosa) e conseguente mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela; 3) applicabilità della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; 4) scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per il suo grave disagio economico; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 132, 133 c.p.) con prevalenza sulle aggravanti e la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi carenti di specificità o nuovi rispetto al grado di merito (vietati in questa sede), e comunque insufficienti: la doppia conforme (pronuncia di primo e secondo grado) aveva documentato che l'imputato risiedeva stabilmente nell'immobile e aveva ammesso l'allaccio abusivo; l'aggravante della violenza sulla cosa era stata correttamente ritenuta dalla corte territoriale; l'eccezione di tenuità non era applicabile per il limite edittale della pena; lo stato di necessità non può essere riconosciuto sulla base di semplice bisogno economico non documentato e non comprovante un pericolo attuale di danno alla persona; vari motivi erano generici o nuovi e perciò inammissibili. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 10/02/2022.
Norme richiamate
Riconosciuta l'aggravante della violenza sulla cosa in relazione alla manomissione del contatore, giustificando l'aggravazione della fattispecie di furto di energia elettrica.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione della fattispecie, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione e l'applicazione dell'art. 625 n.2 c.p. in base alla ricostruzione probatoria.
Richiamato dal ricorrente come possibile disposizione per una pronuncia di non doversi procedere o assoluzione in difetto di prova, ma la Corte ha ritenuto che la prova e le ammissioni dell'imputato fossero sufficienti.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la particolare tenuità del fatto per ragioni legate al limite edittale della pena nel caso concreto.
La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e grave alla persona non evitabile se non con l'illecito; il mero stato di bisogno economico non è sufficiente per configurarla.
Richiesta attenuante non riconosciuta: il motivo era generico e peraltro non prospettato in modo valido nei gradi precedenti.
Richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e la recidiva è stata ritenuta nuova o generica e quindi inammissibile in cassazione.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. legge 176/2020
Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni per iscritto).
Richiamato come base normativa per la conseguenza di condanna alle spese di procedimento e per la pronuncia di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o che riportano fatti nuovi sono inammissibili.
- La "doppia conforme" (motivi coerenti tra primo e secondo grado) rende più difficile impugnare la ricostruzione fattuale: la Cassazione non riesamina liberamente i fatti salvo vizi logico‑giuridici evidenti.
- La scriminante dello stato di necessità non si riconosce automaticamente per povertà o disagio economico: è necessario dimostrare un pericolo attuale e grave alla persona non altrimenti evitabile.
- La particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. è esclusa quando il caso concreto eccede i limiti edittali previsti per l'applicazione di tale beneficio.
- Le ammissioni dell'imputato e la prova tecnica della manomissione del contatore possono essere sufficienti a reggere la condanna per furto di energia; la responsabilità personale deve essere sostenuta da elementi idonei e specifici nei gradi di merito.
- Lamentare la mancata applicazione di attenuanti non formulate in appello o formulate in modo generico rende il motivo inammissibile in Cassazione.
- Un ricorso dichiarato inammissibile per colpa può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
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