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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12192/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (manomissione del contatore e sottrazione di energia elettrica), deducendo: 1) insufficienza e contraddittorietà della prova circa la sottrazione e la responsabilità personale per la manomissione; 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulla cosa) e conseguente mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela; 3) applicabilità della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; 4) scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per il suo grave disagio economico; 5) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; 6) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 132, 133 c.p.) con prevalenza sulle aggravanti e la recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi carenti di specificità o nuovi rispetto al grado di merito (vietati in questa sede), e comunque insufficienti: la doppia conforme (pronuncia di primo e secondo grado) aveva documentato che l'imputato risiedeva stabilmente nell'immobile e aveva ammesso l'allaccio abusivo; l'aggravante della violenza sulla cosa era stata correttamente ritenuta dalla corte territoriale; l'eccezione di tenuità non era applicabile per il limite edittale della pena; lo stato di necessità non può essere riconosciuto sulla base di semplice bisogno economico non documentato e non comprovante un pericolo attuale di danno alla persona; vari motivi erano generici o nuovi e perciò inammissibili. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 10/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 625 n.2 c.p.

    Riconosciuta l'aggravante della violenza sulla cosa in relazione alla manomissione del contatore, giustificando l'aggravazione della fattispecie di furto di energia elettrica.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione della fattispecie, ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione e l'applicazione dell'art. 625 n.2 c.p. in base alla ricostruzione probatoria.

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile disposizione per una pronuncia di non doversi procedere o assoluzione in difetto di prova, ma la Corte ha ritenuto che la prova e le ammissioni dell'imputato fossero sufficienti.

  • art. 131‑bis c.p.

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la particolare tenuità del fatto per ragioni legate al limite edittale della pena nel caso concreto.

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale e grave alla persona non evitabile se non con l'illecito; il mero stato di bisogno economico non è sufficiente per configurarla.

  • art. 62 n.4 c.p.

    Richiesta attenuante non riconosciuta: il motivo era generico e peraltro non prospettato in modo valido nei gradi precedenti.

  • artt. 132, 133 c.p.

    Richiesta di applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e la recidiva è stata ritenuta nuova o generica e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. legge 176/2020

    Norma processuale richiamata per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (conclusioni per iscritto).

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come base normativa per la conseguenza di condanna alle spese di procedimento e per la pronuncia di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a profili di colpa.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o che riportano fatti nuovi sono inammissibili.
  • La "doppia conforme" (motivi coerenti tra primo e secondo grado) rende più difficile impugnare la ricostruzione fattuale: la Cassazione non riesamina liberamente i fatti salvo vizi logico‑giuridici evidenti.
  • La scriminante dello stato di necessità non si riconosce automaticamente per povertà o disagio economico: è necessario dimostrare un pericolo attuale e grave alla persona non altrimenti evitabile.
  • La particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p. è esclusa quando il caso concreto eccede i limiti edittali previsti per l'applicazione di tale beneficio.
  • Le ammissioni dell'imputato e la prova tecnica della manomissione del contatore possono essere sufficienti a reggere la condanna per furto di energia; la responsabilità personale deve essere sostenuta da elementi idonei e specifici nei gradi di merito.
  • Lamentare la mancata applicazione di attenuanti non formulate in appello o formulate in modo generico rende il motivo inammissibile in Cassazione.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile per colpa può comportare, oltre alle spese, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

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