Sentenza del 20/07/2020 n. 2304 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici - Imu - Agevolazioni -Presentazione della dichiarazione dello stato di inagibilità - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'esclusione dall'agevolazione IMU prevista dall'art. 4 del d.l. 16/2012 per immobili dichiarati inagibili, sostenendo di avere diritto all'agevolazione anche per l'anno precedente alla presentazione della Comunicazione dello stato di inagibilità. L'amministrazione aveva negato l'agevolazione perché la Comunicazione e la perizia (o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) erano state presentate solo successivamente, impedendo all'Ufficio di verificare lo stato di inagibilità nell'anno antecedente.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il presupposto per l'agevolazione è la presentazione all'ente impositore di apposita Comunicazione dello stato di inagibilità, corredata da perizia ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'agevolazione spetta solo a decorrere dalla data di presentazione della Comunicazione stessa; dunque il contribuente non può ottenere il beneficio per l'anno precedente alla presentazione, poiché l'Ufficio non ha potuto verificare le condizioni di inagibilità in quel periodo. Ricorso respinto.
Norme richiamate
d.l. 16/2012, art. 4
La norma richiede la presentazione della Comunicazione dello stato di inagibilità all'ente impositore, corredata da perizia o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'agevolazione IMU decorre dalla data di presentazione della Comunicazione e non retroagisce agli anni precedenti.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione IMU per inagibilità è obbligatorio presentare all'ente impositore la Comunicazione dello stato di inagibilità corredata da perizia o da dichiarazione sostitutiva: senza tale atto l'agevolazione non è riconoscibile.
- L'efficacia dell'agevolazione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione: non è possibile ottenere l'agevolazione con efficacia retroattiva per anni anteriori alla presentazione, poiché l'amministrazione deve poter verificare lo stato di fatto.
- Il contribuente ha l'onere di attivarsi tempestivamente e conservare documentazione tecnica probante (perizia) o la dichiarazione sostitutiva: ritardi nella comunicazione comportano perdita dell'agevolazione per i periodi precedenti.
- In caso di contenzioso, l'assenza della Comunicazione nel periodo contestato rafforza la posizione dell'ente accertatore, che può legittimamente negare l'agevolazione.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, in situazioni di inagibilità temporanea è consigliabile presentare immediatamente la Comunicazione all'ente impositore, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, e integrare poi con eventuale perizia specialistica.
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