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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42624/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14/11/2022 che ha confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 483 c.p. per aver dichiarato il falso circa la pendenza di procedimenti penali in una dichiarazione sostitutiva allegata a una domanda di subingresso in una concessione demaniale marittima. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione perché sarebbe mancata la prova della sua conoscenza della precedente condanna/pendenza, essendo la notifica avvenuta per compiuta giacenza e ritenendo il ricorrente che il reato fosse prescritto; (ii) violazione di legge per il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); inoltre impugnava separatamente l'ordinanza che respingeva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria alla luce della riforma (d.lgs. 150/2022, "riforma Cartabia"), sostenendo che l'istanza non poteva essere proposta prima del deposito della motivazione e che la disciplina transitoria avrebbe consentito la sostituzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso in tutte le sue articolazioni. Sui motivi relativi alla sentenza di merito: la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione della Corte d'appello che ha inferito la conoscenza del procedimento dalla richiesta di interrogatorio successiva all'avviso di conclusione delle indagini, precisando che la nozione di "procedimento" comprende anche la fase delle indagini preliminari; inoltre il diniego del proscioglimento per particolare tenuità è stato ritenuto congruamente motivato in quanto la gravità del procedimento taciuto era rilevante per valutare la dichiarazione resa all'autorità. Sull'istanza di sostituzione della pena: la richiesta è stata considerata inammissibile per due ragioni: (a) non era stata specificamente devoluta al giudice d'appello con apposito motivo in sede di impugnazione e quindi il giudice non poteva operare d'ufficio; (b) alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (30/12/2022) la sentenza d'appello era già stata deliberata (14/11/2022) e pertanto il procedimento era pendente davanti alla Corte di cassazione, sicché la competenza per l'istanza transitoria spettava al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma applicata per la condanna: il reato contestato è la dichiarazione falsa circa la pendenza di procedimenti penali in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente per chiedere il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la gravità del procedimento taciuto incidesse negativamente sulla valutazione della tenuità e quindi il proscioglimento è stato legittimamente negato.

  • art. 53, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689 (ante d.lgs. 150/2022)

    Norma che consentiva, per pene detentive brevi, la sostituzione con pena pecuniaria (fino a sei mesi) e che rendeva possibile la sostituzione anche prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte osserva che la pena inflitta (due mesi) era già sostituibile ai sensi di tale disciplina e quindi il ricorrente non può dolersi di non aver ottenuto la sostituzione se non aveva formulato specifica richiesta in appello.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)

    "quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso"

    Disciplina di perfezionamento della sostituzione immediata della pena detentiva con sanzioni alternative; la norma opera sul piano della cognizione al momento della lettura del dispositivo e prevede modalità procedurali che non erano direttamente applicabili alla fattispecie trattandosi di sentenza già deliberata prima dell'entrata in vigore.

  • art. 95 d.lgs. 150/2022 (disposizioni transitorie)

    "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"

    La norma transitoria delimita i casi in cui la disciplina più favorevole può essere applicata e stabilisce che, se alla data di entrata in vigore il procedimento è pendente in Cassazione, l'istanza di sostituzione deve essere proposta al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; nella fattispecie la sentenza d'appello era stata già deliberata quindi la competenza spettava al giudice dell'esecuzione.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare i limiti del principio devolutivo dell'appello e l'impossibilità per il giudice d'appello di intervenire d'ufficio su questioni non dedotte e motivate nell'atto di impugnazione, salvo le ipotesi tassative previste dalla norma stessa.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'art. 95 per individuare la competenza del giudice dell'esecuzione a ricevere l'istanza di applicazione delle pene sostitutive nelle ipotesi transitorie.

Massime di principio

  • La nozione di "procedimento" cui riferirsi in dichiarazioni a pubbliche autorità comprende anche la fase delle indagini preliminari: pertanto l'esistenza di indagini può rendere obbligatoria la dichiarazione della pendenza.
  • La richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione delle indagini può essere valutata come indice della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, anche se materialmente presentata dal difensore, salvo prova contraria documentata.
  • La tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è automaticamente applicabile quando il fatto omesso nella dichiarazione altera la percezione della gravità della posizione altrui: il giudice valuta la rilevanza oggettiva della circostanza taciuta rispetto all'autorità destinataria della dichiarazione.
  • Il giudice d'appello non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni alternative se il ricorrente non ha formulato in appello una specifica e motivata richiesta su quel punto (principio del devolutivo dell'appello e limiti indicati dall'art. 597 c.p.p.).
  • In presenza di riforme con disciplina transitoria (es. d.lgs. 150/2022), è cruciale determinare la pendenza del procedimento alla data di entrata in vigore per individuare la competenza: se la sentenza è stata deliberata in appello prima dell'entrata in vigore e il processo è quindi pendente in Cassazione, l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione entro i termini previsti dall'art. 95.
  • Per preservare possibilità di ottenere sostituzioni di pena o misure alternative è necessario proporre tempestivamente e specificamente le relative istanze/motivazioni nel grado di giudizio competente o, quando previsto dalla transizione normativa, presso il giudice dell'esecuzione entro i termini stabiliti.

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