Cassazione Civile, Ordinanza n. 29747/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Un dirigente medico con incarico professionale di alta specializzazione nella dirigenza medica veterinaria aveva chiesto in primo grado il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale imputato all’azienda sanitaria, deducendo la mancata corresponsione della parte variabile dell’indennità di posizione aziendale per il periodo dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. La pretesa si fondava sull’omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, che costituiva il presupposto per la corresponsione della componente variabile del trattamento economico. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la mancata attivazione delle procedure integrasse un inadempimento contrattuale, che l’azienda non avesse provato né di avere adottato i provvedimenti necessari nel periodo controverso né una impossibilità sopravvenuta riconducibile a factum principis, e che fosse corretta la liquidazione equitativa del danno. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria aveva proposto due motivi, ma prima della decisione aveva depositato rinuncia al ricorso con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente proposta e accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che la pronuncia di estinzione non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la previsione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese per effetto dell’accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del processo di legittimità quando interviene l'accettazione della controparte.
La rinuncia ritualmente accettata comporta l'estinzione del processo senza pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, poiché la norma non si applica fuori dai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato base rispetto al quale sarebbe calcolato l'eventuale ulteriore importo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, produce l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non vi è automatica condanna alle spese, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è dovuto quando il processo si estingue, perché la norma opera soltanto nei casi espressamente previsti ed è di natura eccezionale e sanzionatoria.
- La mancata adozione di atti organizzativi o provvedimenti presupposti al trattamento economico accessorio del dirigente può integrare, secondo la sentenza di merito richiamata, un inadempimento contrattuale fonte di responsabilità e danno risarcibile, ma su tale profilo la Corte di cassazione non si è pronunciata per effetto della rinuncia.
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