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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 6393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento IVA, IRES e IRAP per il 2006 per omessa presentazione delle dichiarazioni e relative sanzioni. L'Ufficio contestava la natura sostanzialmente commerciale dell'attività dell'associazione, la mancanza di vita associativa e la gestione non democratica; in particolare l'associazione avrebbe agito da intermediaria tra AICA (fornitore di servizi/certificazioni) e i Centri accreditati, trattenendo una differenza a titolo di margine. DIDASCA impugnava sostenendo che svolgeva esclusivamente attività istituzionale verso i soci (decommercializzata ai sensi dell'art. 148 TUIR), che le somme erogate ai dirigenti erano giustificate e che l'Ufficio aveva usato presunzioni illegittime; proponeva ricorso per cassazione articolato su quattro motivi (insufficiente motivazione, errata applicazione art. 148 TUIR e norme IVA, mancato scorporo IVA e questioni relative all'applicabilità delle sanzioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per inammissibilità/infondamento dei motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo dettagliato e coerente la qualificazione dell'associazione come soggetto esercente attività di tipo commerciale (ruolo di intermediazione, determinazione del prezzo finale da parte del consiglio direttivo, incasso presso i Centri accreditati e riversamento di una differenza a favore dell'associazione). Pertanto la franchigia/decommercializzazione non era applicabile e gli accertamenti e sanzioni sono stati confermati. Il ricorrente è stato condannato alle spese (Euro 10.300,00 oltre oneri) e al versamento del contributo unificato complementare se dovuto.

Norme richiamate

  • articolo 55 TUIR

    "1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'articolo 2195 c.c., e delle attivita' indicate all'articolo 32, comma 2, lettera b) e c) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 c.c.; ... 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo."

    Fornisce i criteri per qualificare un'attività come commerciale (reddito d'impresa) e costituisce il primo parametro per stabilire se un ente non societario è soggetto al regime d'impresa piuttosto che al regime agevolato per gli enti non commerciali.

  • articolo 73 TUIR (ex 87)

    Definisce quale categoria include gli enti non societari e distingue tra enti commerciali e non commerciali in base all'attività principale svolta; la qualificazione è centrale per l'applicabilità del regime fiscale.

  • articolo 143 TUIR (ex 108) e regime di decommercializzazione

    Prevede la decommercializzazione per gli enti non commerciali: non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente verso pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

  • articolo 148 TUIR (ex 111)

    Disciplina specifica per le associazioni: non concorrono a formare il reddito le attività svolte nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali; tuttavia sono commerciali le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici. L'applicabilità presuppone che l'ente sia non commerciale.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, articolo 60

    "Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione."

    Stabilisce le condizioni per la rivalsa dell'IVA e il regime di detrazione del cessionario; utilizzata dalla Corte per argomentare sulla non automaticità della presunzione che il prezzo pattuito fosse già comprensivo d'IVA.

  • Decreto Legislativo 472/1997, articolo 6

    Norma che riguarda le sanzioni amministrative tributarie; è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e non convincente, sottolineando che la sentenza non è basata sull'insussistenza di incertezza normativa.

  • articolo 360 c.p.c. (n. 5) e modifica introdotta dal D.L. 83/2012 (art. 54) conv. L. 134/2012

    La riforma ha limitato il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito, consentendo il rimedio in cassazione solo per vizi motivazionali di rilievo costituzionale (art. 111 Cost.) o per nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c.; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che erano in realtà un nuovo esame di merito.

  • articolo 112 c.p.c.

    Norma sulle pronunce sulle domande; la Corte ha osservato che l'eventuale doglianza di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere proposta secondo questa norma e con adeguata specificità nel ricorso per cassazione.

  • Giurisprudenza CJEU, sentenze riunite C-249/12 e C-250/12 (Corina-Hrisi Tulica)

    La Corte di Giustizia ha osservato che il prezzo pattuito è comprensivo di IVA solo quando il fornitore non può rivalersi dell'IVA sull'acquirente; la Corte nazionale ha richiamato tale principio per respingere l'argomento della ricorrente relativo all'inclusione automatica dell'IVA nel prezzo.

Massime di principio

  • Perché le attività di un'associazione siano considerate decommercializzate (esenti/agevolate) occorre prima dimostrare che l'ente sia sostanzialmente non commerciale; la disciplina di favore (art. 143 e 148 TUIR) si applica solo se l'attività è conforme alle finalità istituzionali e i corrispettivi non eccedono i costi imputabili.
  • Il ruolo di intermediazione che genera un margine trattenuto dall'associazione (determinazione del prezzo finale da parte dell'organo direttivo, incasso presso terzi e riversamento di una differenza all'associazione) è indicativo di natura commerciale e può portare alla tassazione come reddito d'impresa.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame del merito o contestare la valutazione delle prove se non viene provata una specifica e grave carenza motivazionale ai sensi della riforma dell'art. 360 c.p.c.; i motivi devono essere autosufficienti e specifici.
  • Le contestazioni relative all'IVA (se il prezzo finale sia da intendere comprensivo o meno di IVA) richiedono attenzione alle norme di rivalsa e detrazione (DPR 633/1972, art. 60): non sempre è corretta l'assunzione che il prezzo pattuito includa automaticamente l'IVA.
  • Per contestare in Cassazione omissioni o omessa pronuncia del giudice è necessario riportare testualmente gli atti e i passi del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata; la genericità rende il motivo inammissibile.
  • L'onere probatorio per dimostrare che le somme percepite dai dirigenti o collaboratori sono giustificate dalle prestazioni svolte grava sull'ente associativo; compensi continuativi e rilevanti, se non adeguatamente giustificati, possono essere considerati utili correlati all'attività commerciale.

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