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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 2221 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 27/2021 ACCERTAMENTO IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Buona fede - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento IVA per presunte operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione sosteneva che i fornitori erano "cartiere", privi di struttura operativa e che l'IVA non era stata effettivamente versata; si discuteva chi dovesse provare tali elementi e se il cessionario fosse consapevole dell'evasione.

La decisione

La Corte ha stabilito che grava sull'Amministrazione l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, gli elementi di fatto relativi al cedente (natura di "cartiera", carenza di struttura operativa, mancato versamento dell'IVA) e la consapevolezza del cessionario rispetto all'evasione. Il cessionario, a sua volta, può dimostrare la propria buona fede provando di aver operato con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alle circostanze. Se l'Amministrazione non adempie al suo onere probatorio l'accertamento non può essere confermato; in caso contrario il cessionario deve provare la buona fede per ottenere favore.

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto)

    La massima riguarda l'applicazione delle norme IVA in tema di detrazione e accertamento per operazioni inesistenti: l'irregolarità soggettiva delle operazioni può portare alla disconoscimento della detrazione, ma è necessario che l'Amministrazione provi l'inesistenza e la consapevolezza del cessionario.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte applica il criterio secondo cui chi vuol far valere un fatto deve provarlo; ciò si traduce nell'onere per l'Amministrazione di dimostrare gli elementi fattuali che costituiscono la base dell'accertamento.

Massime di principio

  • In accertamenti per operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve fornire prove concrete (anche presunzioni semplici) della natura fittizia del cedente e del mancato pagamento dell'IVA;
  • La prova può basarsi su elementi indiziari e circostanziali (assenza di struttura operativa, fatture emesse in serie, incongruenze contabili, pagamenti sospetti), ma spetta sempre all'Amministrazione costruire il quadro probatorio;
  • Al cessionario è richiesto di provare la propria buona fede: ciò si realizza dimostrando di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, con verifiche proporzionate al contesto (es. controllo della partita IVA, ragionevolezza dell'operazione, esistenza di contratti, tracciabilità dei pagamenti);
  • La diligenza richiesta è valutata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità: non è prevista una prova formale eccessiva in tutti i casi, ma maggiore attenzione è richiesta se sussistono elementi di rischio o fattori anomali;
  • Se l'Amministrazione non riesce a provare gli elementi che caratterizzano l'inesistenza soggettiva, l'accertamento è destinato a cadere; viceversa, se prova tali elementi, la posizione del cessionario regge solo se questi dimostra la propria buona fede;
  • In pratica, i contribuenti dovrebbero conservare e poter esibire documentazione che dimostri verifiche sul fornitore e la regolarità dell'operazione (visure, contratti, ordini, prova di prestazioni/beni, tracciabilità pagamenti) per fronteggiare accertamenti similari.

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