Sentenza del 09/03/2021 n. 1376 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Condizioni per il riconoscimento della esenzione - Sussistenza - Mancata previa domanda - Irrilevanza - Esenzione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di numerosi avvisi di accertamento TARI per gli anni 2012-2016: il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista dal Regolamento Comunale di Roma in quanto invalido con percentuale superiore al 75%, con due figli minori a carico, con reddito annuo sotto la soglia prevista (ISEE documentato) e inquilino di casa popolare; lamentava di non essere stato a conoscenza dell'obbligo di presentare la specifica domanda di esenzione prevista dal regolamento e di non aver mai ricevuto richieste di pagamento precedenti. La resistente ha opposto l'omessa presentazione della domanda/autocertificazione come motivo per confermare gli accertamenti.
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha accolto l'appello: dai documenti emergeva in modo chiaro il possesso dei requisiti sostanziali per l'esenzione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale di Roma (lett. e) e f)), oltre che il reddito ISEE incompatibile con l'obbligo di pagamento. La mancata presentazione della domanda formale è stata ritenuta irrilevante alla luce del principio di correttezza e buona fede e delle omissioni dell'amministrazione (mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, possibilità per l'ente di ottenere informazioni dagli inquilini delle case popolari). Gli avvisi di accertamento sono stati viziati e l'appello è stato accolto; le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
art. 14 del Regolamento Comunale del Comune di Roma
art. 14 n.2, lett. e) e f)
L'art. 14 prevede l'esenzione TARI per determinate condizioni soggettive (es. presenza di figli minori; invalidità >=75%). La sentenza interpreta che il possesso sostanziale di tali requisiti determina il diritto all'esenzione anche in assenza della formale domanda prevista dal regolamento, se l'amministrazione poteva e doveva accertare o comunque non ha agito in conformità al principio di correttezza e buona fede.
Principio di correttezza e buona fede
Principio generale dell'ordinamento invocato dalla Commissione per ritenere che l'omessa presentazione della domanda non possa precludere l'esercizio di un diritto sostanziale del contribuente quando l'amministrazione omette verifiche, non instaura un contraddittorio endoprocedimentale o dispone degli strumenti per conoscere la situazione degli inquilini (es. case popolari). Le condotte dell'ente idonee a ostacolare l'esercizio del diritto possono comportare la nullità degli avvisi.
Massime di principio
- Se il contribuente prova di possedere i requisiti sostanziali previsti da un regolamento comunale per l'esenzione TARI (es. invalidità documentata, figli a carico, reddito entro soglie), tale diritto può essere riconosciuto anche se non è stata presentata la domanda formale prevista dal regolamento.
- L'omessa presentazione della domanda non è sempre un ostacolo insormontabile: va valutata la correttezza dell'azione amministrativa; se l'ente non ha svolto controlli, non ha instaurato contraddittorio o poteva agevolmente reperire le informazioni, gli accertamenti possono essere annullati.
- Il contribuente deve comunque conservare e produrre documenti probatori chiave (certificati di invalidità, ISEE, atti di famiglia, contratto di locazione sociale) per dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali.
- In situazioni analoghe conviene prima tentare la via amministrativa (se possibile) ma, in caso di accertamento, proporre opposizione evidenziando il possesso sostanziale dei requisiti e invocando il principio di correttezza e buona fede; chiedere la compensazione delle spese se l'omissione dell'ente risulta rilevante.
- Attenzione: l'esito può dipendere dalle specifiche previsioni regolamentari comunali e dalla documentazione disponibile; quindi è preferibile presentare la domanda formale quando prevista, pur non essendo sempre decisiva.
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