Sentenza del 09/03/2021 n. 2222 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 46/2021 IVA - Operazioni fittizie - Detrazione - Prova a carico del contribuente - Contenuto - Esibizione mezzi di pagamento e fatture - Validità della prova - Negazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per recupero dell'IVA detratta (anno 2012) relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da fornitore coinvolto in frode IVA (missing trader). L'Amministrazione aveva rimesso in discussione detrazioni per fatture ritenute riferibili a operazioni fittizie.
La decisione
Appello rigettato. Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito elementi indiziari convincenti sull'operatività fittizia del fornitore (assenza di sede reale, utenze, personale, incongruenze contabili, mancata presentazione di bilanci, squilibri IVA, collegamenti societari con soggetto 'missing trader', ecc.). Una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza soggettiva delle operazioni, gravava sulla società l'onere di provare l'effettiva esistenza delle prestazioni o la propria buona fede. La semplice esibizione delle fatture, dei pagamenti (assegni/contanti) o della regolarità formale delle scritture non è stata ritenuta idonea a invertire le presunzioni dell'Ufficio. Inoltre il presunto difetto di contraddittorio endoprocedimentale non ha modificato l'esito perché la ricorrente non ha dimostrato che, se fosse stato attivato, avrebbe prodotto elementi decisivi a suo favore. Condanna alle spese di giudizio (€1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 19 D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata quale fondamento per il recupero dell'IVA indebitamente detratta; applicata per addebitare all'operatore la detrazione ritenuta indebita in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
Richiamato il principio del contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo Statuto, ma il giudice ha osservato che il contribuente deve dimostrare che il mancato contraddittorio avrebbe prodotto elementi utili a mutare l'esito.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 41
Base del principio comunitario del contraddittorio amministrativo recepito in ambito nazionale; utilizzato per valutare le censure sul mancato confronto preventivo con l'Amministrazione.
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Ribadito l'onere probatorio del contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi sulla inesistenza soggettiva delle operazioni: spettava alla società provare l'effettiva esistenza delle prestazioni o la propria buona fede.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e Cassazione (es. C-349/07; Cass. Sez. U. n. 24823/2015)
Richiamate per i principi sul contraddittorio e sulla necessità che il contribuente dimostri, in caso di mancato contraddittorio, che avrebbe potuto fornire elementi decisivi; e per il principio secondo cui fatture, contabilità formale e pagamenti non esauriscono la prova dell'effettiva operatività quando sussistono elementi indiziari di frode.
Massime di principio
- Una volta che l'Amministrazione dimostra, con elementi indiziari concreti, che un fornitore è una 'cartiera' o è coinvolto in un meccanismo di missing trader, l'onere probatorio si sposta sul contribuente: questi deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni o la propria buona fede.
- La semplice esibizione di fatture, la regolarità formale della contabilità o la prova del pagamento (anche con assegni o contanti) non sono sufficienti, di regola, a superare le presunzioni di operazioni inesistenti quando sussistono elementi oggettivi che indicano frode.
- Per contrastare l'accertamento il contribuente deve produrre elementi di fatto idonei e specifici: documenti di trasporto, prove di consegna, corrispondenza commerciale, contratti dettagliati, registrazioni di magazzino, conferme da terzi indipendenti, pagamenti tracciabili verso il reale fornitore, evidenze di rapporti commerciali duraturi e coerenti con l'attività svolta.
- Sul piano procedurale, in caso di mancato contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve dimostrare concretamente che, se fosse stato ascoltato, avrebbe prodotto prove tali da alterare l'esito dell'accertamento; in assenza di tale prova il vizio non è decisivo.
- Nelle verifiche anti-frode è utile che il contribuente abbia svolto e documentato una diligente attività di 'due diligence' preventiva sui fornitori (verifica sede, utenze, bilanci, riferimenti commerciali, congruità economica), così da poter dimostrare di aver adottato l'ordinaria diligenza commerciale.
- Se si sospetta coinvolgimento in frodi IVA (missing trader), le contromisure probatorie efficaci includono documentazione logistica/di trasporto, prove di effettiva ricezione e immissione nella catena produttiva/commerciale, e pagamenti tracciati verso soggetti realmente operativi, non solo fatture e ricevute di pagamento.
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