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Sentenza

Sentenza del 09/03/2021 n. 2122 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 39/2021 IVA - Frode carosello - Operazioni inesistenti - Regime di detraibilità dell'imposta - Buona fede - Onere della prova - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha contestato la detraibilità dell'IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello, riferite a fatture ricevute dalla ricorrente per l'anno 2014 per un maggior imponibile di euro 10.533. La Guardia di Finanza, nel PVC, ha accertato che alcune ditte fornitrici erano mere 'cartiere' prive di struttura, documentazione contabile, sede operativa e dipendenti, ovvero soggetti sconosciuti al fisco. La ricorrente ha sostenuto la propria buona fede e prodotto documentazione contabile, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Il Collegio ha ritenuto provata, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dal PVC della GdF, l'inesistenza operativa di taluni fornitori e la loro qualifica di 'cartiere', con conseguente indetraibilità dell'IVA. È stato precisato che l'archiviazione penale non vincola il giudice tributario. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 12 gennaio 2006 (cause riunite C-354/03, C-355/03, C-484/03 - Optigen, Fulcrum, Bond House)

    Il diritto alla detrazione non è pregiudicato se il cessionario non sapeva e non poteva sapere che altre operazioni nella catena fossero affette da frode; tuttavia il diritto è condizionato allo stato soggettivo del cessionario (inconsapevolezza) e alla sua diligenza nel non poter sapere della frode.

  • Corte di Giustizia UE, sentenze nelle cause riunite C-439/04 e C-440/04 (Kittel e comp.)

    Ha chiarito che il cessionario perde il diritto alla detrazione se sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode (concetto di 'sapeva o poteva sapere') e che l'esenzione dalla detrazione non dipende dall'eventuale lucro derivante dalla rivendita.

  • Corte di Cassazione, sentenza 24 luglio 2009, n. 17377

    Accoglie l'orientamento comunitario: il diritto alla detrazione è conservato se dal caso emerge che il cessionario non sapeva e non poteva sapere di partecipare a una frode IVA.

  • Corte di Cassazione, sentenza 16 aprile 2010, n. 9138

    Ribadisce che il diritto alla detrazione non si acquisisce automaticamente con pagamento e consegna: il cessionario deve fornire riscontri precisi sul proprio stato soggettivo rispetto all'altruità della fatturazione.

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza 13 marzo 2013, n. 6229 (Rv. 625538)

    La prova che il fatturante era privo di dotazione personale e strumentale idonea rappresenta elemento sintomatico dell'assenza di buona fede del cessionario e può invertire l'onere probatorio, imponendo al contribuente la prova di non conoscenza della fittizietà della prestazione.

Massime di principio

  • Onere della prova: spetta all'Amministrazione dimostrare gli elementi di fatto della frode e la consapevolezza del cessionario; tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
  • Se l'Amministrazione dimostra la frode mediante presunzioni gravi, il contribuente deve provare la propria estraneità e la propria buona fede.
  • La buona fede del cessionario richiede non solo l'ignoranza della frode, ma anche aver adottato tutte le misure di diligenza necessarie per non rimanere coinvolto (concetto 'non sapeva e non poteva sapere').
  • La prova che il fornitore fatturante è privo di struttura operativa adeguata (assenza di sede, personale, mezzi, contabilità) costituisce elemento fortissimo indicativo dell'assenza di buona fede del cessionario.
  • L'archiviazione penale non vincola il giudice tributario: l'esito penale può differire dall'accertamento tributario e non preclude la valutazione degli elementi probatori in sede civile/tributaria.
  • Misure pratiche per il contribuente in situazioni analoghe: effettuare accurata due diligence sui fornitori (verifica anagrafica, sede, attività, referenze, pagamenti tracciabili, richieste di documentazione amministrativa e prova di pagamento dell'IVA), conservare ogni elemento che dimostri la diligenza commerciale e la ragionevolezza degli approvvigionamenti.

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