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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24916/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da più lavoratori contro una pluralità di società e contro il soggetto ritenuto amministratore e gestore di fatto del gruppo, con domande di accertamento di un unico centro di imputazione di interessi e di codatorialità, di accertamento della subordinazione, di nullità del licenziamento, reintegrazione e condanna alle retribuzioni e ai contributi. In primo grado le domande vengono accolte; la Corte d'appello rigetta il gravame dell'amministratore/gestore di fatto. In cassazione il ricorrente principale lamenta, con un unico motivo non ricondotto espressamente ad alcun vizio tipizzato, la violazione degli artt. 301 c.p.c. e 24 Cost. per asserita lesione del diritto di difesa derivante dalla cancellazione dall'albo del precedente difensore e dalla gestione dell'interruzione/prosecuzione del giudizio. La resistente propone controricorso e ricorso incidentale: con i primi due motivi deduce nullità della sentenza per violazione delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; con il terzo motivo si duole della mancata pronuncia sulle spese del sub-procedimento di inibitoria promosso dall'appellante e concluso con declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alla mancata declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'appello. Accoglie invece il terzo motivo del ricorso incidentale: rileva che la resistente, costituitasi nel sub-procedimento cautelare di inibitoria, era risultata vittoriosa in quel segmento processuale, con diritto al rimborso delle relative spese secondo il principio di soccombenza. Cassata la sentenza impugnata in parte qua, la Corte decide nel merito e condanna il ricorrente principale a rifondere alla resistente le spese del sub-procedimento di inibitoria, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori, con distrazione al difensore antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 301 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per dedurre la violazione del regime dell'interruzione del processo conseguente alla cancellazione dall'albo del difensore, ma la censura è dichiarata inammissibile

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con le rationes della decisione impugnata

  • art. 100 c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale per difetto di interesse, poiché la parte aveva già ottenuto la conferma della decisione di merito favorevole

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per riconoscere alla parte vittoriosa nel sub-procedimento di inibitoria il diritto al rimborso delle spese processuali secondo il principio di soccombenza

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, cassa in parte qua e decide nel merito liquidando direttamente le spese dovute

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La censura di nullità per asserita lesione del diritto di difesa è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e quando è formulata in modo non coerente con il vizio processuale concretamente denunciato.
  • Chi contesta in cassazione l'asserita improcedibilità dell'appello per difetto di notificazione deve avere un interesse concreto alla relativa pronuncia; se la parte ha comunque ottenuto la conferma del risultato di merito favorevole, la doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
  • Il diritto alla rifusione delle spese segue il principio di soccombenza anche per i sub-procedimenti incidentali o cautelari: la parte che vi risulti vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese, indipendentemente dall'esito del giudizio di merito principale.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese e decidere direttamente nel merito, liquidando le spese spettanti alla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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