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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15217/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 17/06/2022 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Jankovic Daniela contro la pronuncia di primo grado relativa al reato di cui all'art. 624-bis c.p. Il ricorso deduceva: (1) violazione di norme processuali (art. 591 co.1 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 585 co.3 c.p.p.) e illogicità della motivazione in tema di decorrenza del termine per impugnare e applicabilità del principio secondo cui, quando la decorrenza è diversa per imputato e difensore, opera il termine che scade per ultimo; (2) violazione dell'art. 591 co.1 lett. a) e dell'art. 571 co.1 c.p.p. e illogicità della motivazione per avere la corte territoriale ritenuto privo di legittimazione il difensore a proporre appello per mancata procura speciale, mentre il potere di impugnare sarebbe riconosciuto al difensore risultante all'atto del deposito del provvedimento da impugnare (domanda di riconoscimento della legittimazione del difensore di fiducia e della validità dell'appello).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha accertato che l'appello proposto dal difensore era ragionevolmente fondato sulla sussistenza di un "mandato specifico"/nomina del difensore di fiducia, per cui non era necessaria una procura speciale nelle forme di cui all'art.122 c.p.p. La Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta prescrizione del reato (con riferimento alla vicenda, il termine massimo di prescrizione e il periodo di sospensione ex art.175 co.8 c.p.p. risultano integralmente decorso in data 18/02/2017) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (truffa mediante indebito utilizzo di dati di pagamento).

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivazione richiesta per le decisioni sulla ammissibilità dell'impugnazione; dedotta come violata in relazione alla valutazione della legittimazione del difensore ad impugnare.

  • art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Richiama i vizi formali della decisione impugnata relativi alla mancata motivazione sull'ammissibilità dell'impugnazione; richiamato nel secondo motivo.

  • art. 585 comma 3 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui quando la decorrenza del termine d'impugnazione è diversa per imputato e difensore opera il termine che scade per ultimo; invocato per sostenere che il termine utile doveva essere valutato con riferimento alla posizione del difensore.

  • art. 571 comma 1 cod. proc. pen.

    Regola sulla legittimazione ad impugnare: la Corte ha interpretato che il potere di impugnare può derivare dal mandato difensivo e dal "mandato specifico" senza necessità di procura speciale nelle forme dell'art.122 per il processo contumaciale ante-riforma 2014.

  • art. 96 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato come la forma applicabile per la nomina del difensore e per il rilascio del "mandato specifico"; la Corte ha ritenuto che il mandato specifico possa integrarsi nelle forme previste da questa norma.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Norma sulle procure speciali; la Corte ha distinto la procura speciale dall'istituto diverso del "mandato specifico" e ha escluso che la mancanza di procura speciale impedisse automaticamente l'impugnazione quando sia presente un mandato specifico/difensore di fiducia.

  • art. 175 comma 8 cod. proc. pen.

    Norma sulla sospensione dei termini processuali: la Corte ha computato il periodo di sospensione (517 giorni) nel calcolo della prescrizione e ha concluso che la prescrizione era maturata.

  • art. 173 comma 1 disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamata come limite alla materia di impugnazione in cassazione (limiti di cui all'art.173 disp. att.), rispetto ai quali il ricorso è stato ammesso nei termini.

  • Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 9938 del 12/10/1993 e Sez.3, n.15465 del 10/02/2016)

    Sez. U, n. 9938 del 12/10/1993; Sez.3, n. 15465 del 10/02/2016

    Nella giurisprudenza richiamata si afferma che per proporre impugnazione in contumacia era sufficiente il "mandato specifico" rilasciato nelle forme dell'art.96 c.p.p.; la Corte ha usato tali precedenti per sostenere la legittimità dell'appello proposto dal difensore di fiducia anche in assenza di procura speciale.

Massime di principio

  • In processi celebrati nella forma della contumacia ante-riforma 2014, per proporre impugnazione non necessariamente serve una procura speciale: può essere sufficiente il "mandato specifico" rilasciato nelle forme previste per la nomina del difensore (art.96 c.p.p.).
  • La verifica della legittimazione del difensore ad impugnare richiede esame concreto degli atti (nomina, sottoscrizioni, attestazioni) e non può basarsi esclusivamente sulla mancata produzione formale della procura speciale, specie se il difensore risulta essere il difensore di fiducia dell'imputato.
  • Il principio dell'art.585 co.3 c.p.p. (che fa decorrere il termine dall'ultimo degli eventi che danno avvio al termine per imputato e difensore) deve essere considerato nella valutazione dei termini d'impugnazione; eventuali rimessioni in termini richiedono attento esame per capire se derogano a tale principio.
  • In caso di contestazione di legittimazione dell'impugnante, il giudice d'appello o di cassazione deve accertare la reale esistenza del mandato e le forme in cui è stato conferito prima di dichiarare l'impugnazione inammissibile.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto dei periodi di sospensione previsti dal codice (es. art.175 co.8 c.p.p.); anche se un'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione e annullare la sentenza per tale motivo.

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