Cassazione Penale, Sentenza n. 42488/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: 1) violazione dell'art. 152 c.p., deducendo che il reato indicato al capo 3) si era estinto per remissione di querela (Antonio Sansone aveva rimesso la querela il 14/09/2023, accettata il 21/10/2023) e quindi doveva essere dichiarata estinta; 2) carenza di motivazione nella determinazione della pena, con specifica censura sulla mancata indicazione dei criteri per la pena base e per gli aumenti per recidiva e per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3) perché estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p., ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione della pena residua e ha posto le spese a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Il secondo motivo (mancanza di motivazione sulla dosimetria) è stato ritenuto inammissibile/infondato: i giudici avevano indicato la pena base e applicato gli aumenti obbligatori per recidiva e il minimo per continuazione; inoltre gli eventuali errori favorevoli all'imputato non possono essere rilevati d'ufficio in Cassazione in assenza di gravame del P.M.
Norme richiamate
La remissione della querela, una volta accettata, estingue il reato procedibile a querela; il capo 3) va dichiarato estinto perché la querela è stata rimessa e accettata
Modifica della procedibilità dei furti intervenuta il 30/12/2022: alcuni furti sono divenuti procedibili a querela; la norma favorevole va considerata nell'intervallo temporale rilevante a vantaggio dell'imputato
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Disposizione che dispone la condanna alle spese a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela
Norma contestata per il reato più grave (furto in abitazione aggravato), utilizzata per la determinazione della pena base
Recidiva reiterata specifica infraquinquennale: aumento obbligatorio della pena (due terzi) applicato alla pena base
Regola di scelta della più grave aggravante ad effetto speciale in presenza di più aggravanti conjuncte
Limita l'aumento per continuazione imponendo che non possa essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave
Riferimento alla natura mista (sostanziale e processuale) della procedibilità a querela quando muta il regime nel tempo
Massime di principio
- Se un reato diventa procedibile a querela in seguito a una modifica normativa favorevole, va applicato l'assetto procedurale più favorevole all'imputato nell'intervallo temporale rilevante.
- Quando la persona offesa rimette la querela e tale remissione viene accettata, il reato procedibile a querela si estingue ai sensi dell'art. 152 c.p.; la sentenza che non ne tiene conto può essere annullata limitatamente al capo interessato.
- La Corte di Cassazione non può, d'ufficio e in assenza di gravame del Pubblico Ministero, correggere errori di calcolo della pena che siano favorevoli all'imputato per effetto del divieto di reformatio in pejus.
- In caso di annullamento parziale per estinzione di un capo, gli atti vanno trasmessi al giudice di appello per la rideterminazione della pena residua.
- La mera censura generica sulla mancanza di motivazione della dosimetria non supera sempre il vaglio di ammissibilità: se dal dispositivo e dalla motivazione risultano le scelte essenziali (pena base, aumenti obbligatori) la censura può essere ritenuta infondata.
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