Sentenza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a - del decreto del 10/04/2025, prot. n° -OMISSIS-, notificato in data 26/04/2025, con il quale il Questore di Salerno ha respinto l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo n. -OMISSIS- presentata dall'odierno ricorrente in data 11/03/2024; b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 12.09.2024, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il diniego era fondato su una condanna risalente per reati in materia commerciale e alimentare, dichiarati estinti, su due procedimenti penali pendenti per violazioni ambientali e su numerose segnalazioni relative a fatti eterogenei, tra cui violazioni fiscali, truffa, reati contro la pubblica amministrazione, violazioni ambientali ed edilizie, inosservanza di provvedimenti dell'autorità e violazioni della disciplina della circolazione stradale. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente esaminato le osservazioni presentate e avesse introdotto nel provvedimento finale circostanze non indicate nel preavviso di rigetto. Il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, sostenendo che non ricorressero le ipotesi tipiche di diniego e che i fatti contestati non dimostrassero una capacità di abuso delle armi. Il terzo motivo ha denunciato il difetto di motivazione e l'irragionevolezza della prognosi negativa di affidabilità, ritenendo inconferenti i fatti valorizzati. Il quarto motivo ha contestato nel merito la valutazione amministrativa, evidenziando l'anzianità e l'estinzione della condanna, il precedente rilascio della licenza e l'assenza di condanne per le altre segnalazioni, nonché l'irrilevanza dei procedimenti ambientali rispetto all'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto all'art. 10-bis l. 241/1990, ha ritenuto sufficiente che la motivazione finale dimostrasse la considerazione complessiva delle osservazioni, senza necessità di confutarle analiticamente. L'indicazione nel provvedimento finale di ulteriori circostanze non ha leso il contraddittorio, poiché nel preavviso erano già state esposte le ragioni fondamentali del diniego, ossia la condanna e i procedimenti pendenti, utilizzati per desumere un difetto di affidamento. In relazione agli artt. 11 e 43 TULPS, il Collegio ha affermato che, accanto alle ipotesi tipiche di diniego vincolato, l'amministrazione può negare la licenza anche per altri reati o fatti dai quali emerga l'assenza di buona condotta o il mancato affidamento di non abusare delle armi. Il difetto di motivazione è stato escluso perché la Questura aveva indicato plurime circostanze oggettive e il percorso logico attraverso cui ne aveva ricavato una prognosi negativa. Il potere è stato qualificato come ampiamente discrezionale e cautelare: non richiede la prova di un precedente abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente una prognosi attuale di inaffidabilità e di rischio di uso improprio. Anche fatti non penalmente rilevanti o non sfociati in condanna possono essere valorizzati, purché idonei a corroborare tale prognosi. Nel caso concreto la valutazione della Questura, pur opinabile, non è stata ritenuta irragionevole o sproporzionata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
La motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve consentire di comprendere che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso.
Prevede ipotesi tipiche di diniego delle autorizzazioni di polizia, senza esaurire ogni possibile ragione ostativa fondata sull'inaffidabilità del richiedente.
Consente di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne.
la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Oltre alle ipotesi tipiche di diniego, consente una valutazione discrezionale della buona condotta e dell'affidamento del richiedente sul corretto uso delle armi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento dei dati personali della parte.
Massime di principio
- Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d'armi può essere fondato non solo sulle ipotesi tipiche di diniego previste dal TULPS, ma anche su una valutazione discrezionale della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, quando sussistano elementi idonei a far ritenere possibile un abuso delle armi.
- Il potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi ha natura cautelare e prognostica: non richiede la prova di un precedente abuso né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficiente una valutazione attuale di inaffidabilità e di rischio di uso improprio delle armi.
- Ai fini della prognosi di affidabilità nel corretto uso delle armi possono essere considerati anche fatti non sfociati in condanna penale, non più rilevanti sul piano penale o non direttamente connessi a comportamenti violenti, purché siano specificamente valorizzati come elementi della buona condotta e risultino non irragionevoli rispetto alla prognosi formulata.
- L'amministrazione non deve confutare analiticamente tutte le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990; è sufficiente una motivazione dalla quale emerga che le abbia esaminate nel loro complesso e le abbia ritenute non idonee a superare le ragioni ostative.
- L'indicazione nel provvedimento finale di ulteriori circostanze rispetto a quelle elencate nel preavviso di rigetto non viola necessariamente il contraddittorio quando il preavviso abbia già comunicato le ragioni fondamentali della decisione e le circostanze successive costituiscano elementi integrativi della medesima valutazione ostativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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