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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34559/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione fra due condanne: tentato furto a Cesenatico del 07/04/2002 e furto aggravato a Pesaro del 25/02/2003. Inoltre il difensore sosteneva che la rinuncia all'istanza di continuazione dovesse essere valida e che, in ogni caso, gli indici della continuazione sussistessero per l'omogeneità dei reati e per il breve lasso di tempo intercorrente; si contestava inoltre che l'arresto in flagranza (un giorno) potesse interrompere il programma criminoso unitario

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva disatteso la rinuncia dell'Abramovic, perché il procedimento ex art. 671 c.p.p. non è impugnatorio e il giudice può decidere d'ufficio sull'incidente. Sul merito la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di continuazione: pur riconoscendo la omogeneità astratta delle condotte, il giudice dell'esecuzione ha valutato l'assenza di un unitario disegno criminoso alla luce delle diverse modalità esecutive, della distanza temporale consistente (quasi un anno) e dell'evento interruttivo rappresentato dall'arresto, motivazione ritenuta non viziata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di unificazione/continuazione in sede di esecuzione; il procedimento instaurato ai sensi di questa norma non è un'impugnazione e il giudice dell'esecuzione è legittimato a decidere anche in presenza di una presunta rinuncia dell'istante

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà di rinuncia all'impugnazione; la Corte osserva che tale facoltà non si estende al procedimento esecutivo di cui all'art. 671 c.p.p., perché l'atto introduttivo non ha natura impugnatoria

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Elenca i casi di inammissibilità nello svolgimento del procedimento esecutivo (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e mera riproposizione di istanza già rigettata); la Corte rileva che la legge non prevede la rinuncia quale causa di estinzione del procedimento

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla continuità delle condotte; la Corte non entra in un riesame valutativo dei fatti sulla base di tale richiamo, richiamando invece i criteri giurisprudenziali per valutare la sussistenza del medesimo disegno criminoso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'esclusione di profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; usata per giustificare la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia dell'istante non impedisce al giudice dell'esecuzione di decidere sul procedimento instaurato ai sensi dell'art. 671 c.p.p., perché tale procedimento non è un'impugnazione e tutela anche interessi pubblici alla certezza del titolo esecutivo
  • La continuazione richiede la prova di un'unitaria ideazione programmatica: la mera somiglianza delle modalità o l'omogeneità astratta dei reati non è sufficiente per qualificare reati distanti nel tempo come continuazione
  • Il fattore cronologico è un indice cruciale nella valutazione della continuazione; intervalli temporali rilevanti e eventi esterni (es. restrizioni della libertà personale) possono interrompere il progetto criminoso
  • In Cassazione non sono di regola ammesse valutazioni rivalutative dei fatti e delle prove: i motivi che si limitano a riformulare la valutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata sono inammissibili
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a somme per la cassa delle ammende

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