Cassazione Civile, Ordinanza n. 31391/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari, deducendo di essere fuggito dal Pakistan perché minacciato da un gruppo terroristico che compiva estorsioni e avrebbe aggredito e ucciso un suo zio. Il Tribunale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale e la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo il racconto non credibile per difetto di specificità e, quanto alla protezione sussidiaria, escludendo un pericolo generalizzato nella provincia di provenienza; quanto alla protezione umanitaria, aveva escluso una vulnerabilità specifica. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8, 10 e 27 d.lgs. n. 25 del 2008, per avere la Corte d'appello negato credibilità senza adeguata valutazione del contesto e senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria; 2) violazione delle norme sulla protezione sussidiaria, motivo assorbito dall'accoglimento del primo; 3) violazione degli artt. 5 d.lgs. n. 286 del 1998 e 32 d.lgs. n. 25 del 2008, per mancata comparazione tra integrazione sociale in Italia e situazione personale in caso di rientro, ai fini della protezione umanitaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della Corte territoriale sulla non credibilità era meramente apparente e non sorretta da una reale valutazione della vicenda narrata; ha inoltre affermato che, a fronte di allegazioni concrete del richiedente, era dovuto l'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo alla protezione sussidiaria. È stato ritenuto fondato anche il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva omesso di svolgere la necessaria comparazione tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la condizione personale nel paese di origine, non considerando che la vulnerabilità può derivare anche dallo sradicamento del cittadino straniero che abbia maturato una stabile vita nel Paese ospitante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
allegazioni satisfattive dell'onere a carico del richiedente ex art. 3
le allegazioni del richiedente, se concrete e specifiche, possono essere sufficienti a soddisfare l'onere assertivo e impongono al giudice la cooperazione istruttoria nella verifica del contesto
artt. 8, 10 e 27 d.lgs. n. 25 del 2008
richiamati quali norme che impongono il dovere di cooperazione istruttoria e l'adeguata valutazione del contesto di origine
richiamato ai fini della valutazione della protezione umanitaria e della comparazione tra integrazione in Italia e situazione nel Paese d'origine
richiamato ai fini della protezione umanitaria e della verifica della vulnerabilità individuale
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, il giudice non può limitarsi a negare la credibilità del racconto con affermazioni apodittiche o meramente assertive, ma deve dar conto in modo specifico delle ragioni della ritenuta non veridicità, anche alla luce del contesto di provenienza allegato.
- Quando il richiedente espone fatti concreti e circostanziati, il giudice ha il dovere di cooperazione istruttoria e deve verificare d'ufficio, tramite fonti aggiornate, la situazione del Paese o della regione di origine rilevante per la domanda.
- Il giudizio sulla protezione umanitaria richiede una comparazione effettiva tra il grado di integrazione sociale raggiunto in Italia e la condizione personale e oggettiva che il richiedente incontrerebbe in caso di rimpatrio; la vulnerabilità può derivare anche dallo sradicamento e dalla stabile costruzione di una vita nel Paese ospitante.
- L'omessa o apparente motivazione sulla credibilità o sulla vulnerabilità integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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