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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32543/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità prevista dall'art. 54 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, perché non si confrontava con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del diniego dell'esimente. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte di appello aveva illustrato le ragioni per cui l'offesa non era stata ritenuta di particolare tenuità e aveva inoltre dato atto dell'esistenza di precedenti specifici a carico dell'imputato. Con il terzo motivo ha contestato il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte di appello aveva indicato gli elementi fattuali e personali posti a base della pena. La Corte di cassazione ha ribadito che una motivazione rafforzata è necessaria soltanto quando la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; quando invece la pena è determinata al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza, nel quale sono implicitamente ricompresi gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico; il secondo inammissibile perché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego della particolare tenuità del fatto e aveva considerato i precedenti specifici; il terzo manifestamente infondato in tema di trattamento sanzionatorio. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La censura relativa allo stato di necessità deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata che ha escluso la causa di non punibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando la sentenza espone le ragioni della non particolare tenuità dell'offesa e considera, ove rilevanti, i precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 133 c.p.

    Nella determinazione della pena, quando la sanzione è inflitta al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi valutativi previsti dalla norma.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; diversamente possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È aspecifico e inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità senza confrontarsi con le ragioni concrete per cui il giudice di merito l'ha esclusa.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice espone le ragioni della non particolare tenuità dell'offesa e considera gli elementi relativi alla condotta e alla personalità dell'autore, inclusi i precedenti specifici ove rilevanti.
  • In materia di trattamento sanzionatorio, non è necessaria una motivazione rafforzata quando la pena è determinata al di sotto della media edittale; è sufficiente il richiamo al criterio dell'adeguatezza, che implica la valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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