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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24971/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte di appello di Bari, riformando la decisione di primo grado su gravame del Pubblico ministero, aveva applicato a Marino Trentadue la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni. Le censure in cassazione deducono: (i) travisamento e inesattezza nella qualificazione dell'attuale attività lavorativa (contestato ruolo di conducente di carro attrezzi vs. addetto al trasporto merci) e ingiustificata correlazione tra attività lavorativa e pericolosità sociale; (ii) omissione di ogni indagine economico-patrimoniale e mancato accertamento puntuale del tenore di vita e di eventuali redditi leciti idonei a smentire che il soggetto viva abitualmente, anche in parte, dei proventi di attività delittuose (profili rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (censure di mera carenza e illogicità motivazionale e di travisamento non decisivo) e ha invece accolto il secondo motivo per violazione di legge: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia omesso l'obbligatorio e puntuale accertamento del tenore di vita (possessione di beni, spese, consumi, fonti di reddito lecite) necessario per ritenere la 'pericolosità generica' ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011. Per questo ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione per rinnovata valutazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 1, comma 1, lett. b)

    La norma individua come soggetti passibili di misure di prevenzione coloro che, per condotta e tenore di vita, risultino vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; il tenore di vita è indicatore significativo e va ricostruito con precisione (beni, spese, consumi) per valutare l'incidenza di proventi illeciti.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle sole violazioni di legge; la denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo se riguarda plurime circostanze decisive ignorate o ricostruite in modo così erroneo da configurare violazione di legge.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiama la necessità di un'interpretazione rigorosa e descrittiva della normativa sulle misure di prevenzione per garantire compatibilità con principi costituzionali, imponendo accertamenti puntuali sui profili economico-patrimoniali.

  • Cassazione penale

    Sez. 2, n. 13634 del 26/02/2021 (Capriati) e Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019 (Immobiliare Peonia s.r.l.)

    Giurisprudenza che precisa come il tenore di vita debba essere ricostruito su circostanze precise per apprezzare se i proventi illeciti costituiscano fonte abituale di sostentamento; l'accertamento deve essere puntuale e rigoroso.

  • Cassazione penale

    Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020 (Noviello) e Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021 (Mastrolia)

    Richiamate per i principi sul limite del sindacato di Cassazione in materia motivazionale e per il rinvio alla diversa composizione collegiale per rinnovata valutazione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione delle misure di prevenzione basate sul 'tenore di vita' occorre un accertamento economico-patrimoniale puntuale: possesso di beni, spese, consumi e fonti di reddito devono essere ricostruiti e motivati.
  • Non è sufficiente una motivazione generica che colleghi l'attività lavorativa alla criminogenesi; la correlazione deve emergere da elementi concreti e decisivi.
  • In cassazione contro provvedimenti di prevenzione le doglianze di mera illogicità o insufficienza motivazionale sono, di regola, inammissibili salvo che il travisamento investa circostanze decisive tali da costituire violazione di legge.
  • Se il giudice di merito omette gli accertamenti richiesti dalla legge (es. indagine sul tenore di vita), la decisione è annullabile e la causa va rimessa al giudice di merito per rinnovata valutazione.
  • La Corte deve interpretare restrittivamente le fattispecie che limitano diritti fondamentali, adottando un modello descrittivo e rigoroso per evitare profili di illegittimità costituzionale.

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