Cassazione Civile, Ordinanza n. 10542/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. La Corte ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, valorizzando il diverso orientamento espresso rispetto alle conformi decisioni di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore assunto a tempo determinato presso un Comune, addetto al servizio di trasporto pubblico gestito direttamente in economia, che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di differenze retributive. La pretesa si fondava sull'applicazione al suo rapporto del CCNL Autoferrotranvieri, anziché del CCNL del comparto enti locali richiamato nel contratto individuale, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato e della disciplina eurounitaria sui contratti a termine. Il Comune ricorrente sosteneva invece che l'applicazione del CCNL Autoferrotranvieri ai dipendenti a tempo indeterminato non derivasse da una scelta negoziale libera e generalizzabile, ma dall'esecuzione di un pregresso giudicato, e che comunque, nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico deve essere ancorato alla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza, non a prassi di fatto o a scelte illegittime. Con un unico motivo il Comune denunciava violazione della direttiva 1999/70/CE, del principio di non discriminazione, dell'art. 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 5 L. 2248/1865 all. E, contestando la sentenza d'appello per aver esteso al lavoratore a termine un trattamento economico riconosciuto ai dipendenti stabili in modo non conforme alla disciplina del comparto e in contrasto con la necessità di recuperare gli emolumenti illegittimamente corrisposti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro del motivo di impugnazione per violazione di legge e vizio motivazionale.
Direttiva 1999/70/CE
la Corte esclude che il principio di non discriminazione da essa desumibile possa operare comparando il lavoratore a termine con un trattamento illegittimamente riconosciuto ai dipendenti stabili.
il trattamento economico del pubblico impiego privatizzato deve essere riferito alla contrattazione collettiva del comparto; la P.A. deve recuperare quanto corrisposto in violazione di tali previsioni.
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
i rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono regolati contrattualmente e i contratti individuali devono conformarsi alla disciplina collettiva del comparto.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 5 L. 2248/1865, All. E
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato va verificato rispetto al trattamento economico legittimamente previsto dalla contrattazione collettiva del comparto, non rispetto a benefici riconosciuti ai dipendenti di ruolo in via di fatto e in contrasto con tale disciplina.
- Il datore di lavoro pubblico non dispone liberamente dell'inquadramento e del trattamento economico dei dipendenti: tali aspetti sono vincolati alla contrattazione collettiva di comparto e non possono stabilizzarsi in capo al lavoratore per il solo fatto di un atto negoziale individuale della P.A. se non conforme alla volontà delle parti collettive.
- Il giudicato relativo a rapporti di durata opera rebus sic stantibus e cede di fronte a sopravvenienze normative che mutino la disciplina del rapporto; un giudicato formatosi prima della privatizzazione del pubblico impiego non può fondare, dopo la riforma, l'applicazione di un diverso contratto collettivo incompatibile con la nuova regolazione legale del rapporto.
- La comparazione richiesta dalla tutela del lavoratore a termine non può essere effettuata con un assetto illegittimo o recuperabile, poiché il raffronto deve avvenire con il trattamento dovuto secondo diritto e non con vantaggi di fatto privi di fondamento normativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10471/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10474/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10476/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10485/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →