Cassazione Civile, Ordinanza n. 10526/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, proposta con memoria sottoscritta da entrambe le parti e fondata sull'avvenuta transazione della controversia, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
Tre condomini proposero opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui era stato loro ingiunto il pagamento di euro 2.733,67 a titolo di quote condominiali scadute e insolute relative a immobili siti nello stabile. Essi contestarono, in via preliminare, l'inesistenza del condominio e la nullità/inesistenza dell'assemblea condominiale del 12/03/2013, deducendo anche difetto di legittimazione attiva o passiva e, nel merito, infondatezza e mancanza di prova della pretesa. Il giudice di pace accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, il tribunale dichiarò il difetto di legittimazione processuale e sostanziale del condominio e l'inammissibilità dell'appello. Il condominio ricorse per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 39 c.p.c.; violazione dell'art. 102 c.p.c.; violazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c.; violazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., 61 e 62 disp. att. c.c. e 75, quarto comma, c.p.c. Prima della decisione, le parti hanno depositato memoria con rinuncia al ricorso per intervenuta transazione e hanno chiesto l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione in tema di litispendenza/rapporto processuale
richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta violazione in tema di litisconsorzio necessario
richiamato nei motivi di ricorso sulla disciplina della comunione condominiale e dell'individuazione delle parti comuni
richiamato nei motivi di ricorso sulla disciplina del condominio negli edifici e delle sue estensioni
richiamato congiuntamente agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. e 62 disp. att. c.c. in tema di condominio
richiamato congiuntamente agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. e 61 disp. att. c.c. in tema di condominio
richiamato nel quarto motivo in relazione alla capacità/processuale rappresentanza del condominio
ritenuto conforme all'atto di rinuncia; base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Quando tutte le parti del giudizio depositano rituale rinuncia al ricorso per intervenuta transazione, la Corte di cassazione dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito delle censure.
- La rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge e sottoscritta dalle parti, assorbe ogni questione sulle doglianze formulate, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso e delle questioni processuali o sostanziali dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese quando ciò sia coerente con l'accordo intervenuto tra le parti.
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