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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25381/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un sinistro stradale con investimento di un pedone di 40 giorni di età, ascritto a colpa del conducente per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e, in particolare, per aver mantenuto una velocità non commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada. Il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di lesioni colpose stradali e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con provvisionale e spese. La Corte di appello ha confermato la decisione. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del contraddittorio e nullità processuale per omessa citazione in appello del proprio procuratore speciale e domiciliatario, pur essendo stata regolarmente costituita nel primo grado; ha sostenuto che tale omissione avrebbe dovuto determinare la nullità della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con riferimento anche alle spese di appello e di legittimità. La Corte ha tuttavia rilevato che l'avviso di udienza era stato comunque ricevuto dalla parte civile a mani proprie e che, in un giudizio confermativo della condanna risarcitoria già ottenuta, mancava un concreto interesse ad impugnare, poiché non risultava alcun pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione al grado di appello e le spese richieste non erano state effettivamente sostenute in assenza di intervento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che la notificazione dell'avviso di udienza, pur non regolare nella forma lamentata, avesse comunque raggiunto lo scopo perché ricevuta personalmente dalla destinataria; inoltre ha escluso l'interesse a ricorrere, poiché la sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e alla provvisionale già riconosciute in primo grado. Di conseguenza la parte civile non poteva ottenere alcun vantaggio concreto dall'annullamento richiesto, relativo peraltro alle sole spese di intervento non effettivamente sostenute. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La dedotta omessa citazione del difensore/procuratore speciale della parte civile viene inquadrata come nullità relativa al mancato intervento, assistenza o rappresentanza della parte privata; tuttavia, nel caso concreto, la Corte esclude che tale vizio sia utile a fondare l'impugnazione per difetto di concreto interesse.

  • art. 180 c.p.p.

    La nullità dedotta sarebbe soggetta al regime delle nullità a deduzione tempestiva; la Corte richiama tale disciplina, ma ritiene decisivo il difetto di interesse della parte civile a coltivare il ricorso.

  • art. 182 c.p.p.

    La parte non può dolersi di una nullità che ha contribuito a provocare; la Corte richiama il principio per escludere che la ricorrente, avendo ricevuto avviso personale dell'udienza senza attivarsi, possa lamentare utilmente la mancata partecipazione del procuratore.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; per la parte civile tale interesse consiste nell'ottenere un risultato utile e non meramente astratto.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale violata, in relazione alla trattazione dell'appello e alla mancata partecipazione del difensore/procuratore speciale.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma processuale violata in tema di citazione per il giudizio di appello.

  • art. 622 c.p.p.

    La Corte richiama il principio secondo cui, per la parte civile, l'interesse a ricorrere in cassazione è normalmente collegato all'eventuale rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In seguito alla declaratoria di inammissibilità, la Corte applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 590-bis c.p.

    È la norma incriminatrice contestata per le lesioni personali stradali colpose derivanti dalla condotta di guida imprudente e non conforme alle regole di circolazione.

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso o del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, ma idonee a determinare la conoscenza effettiva dell'udienza, integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile secondo le regole degli artt. 182 e seguenti c.p.p.
  • La parte processuale non può dolersi utilmente di una nullità alla cui verificazione abbia contribuito, specialmente quando abbia comunque avuto conoscenza personale dell'udienza e non si sia attivata per consentire la partecipazione del proprio difensore o procuratore.
  • L'impugnazione della parte civile è ammissibile solo se sorretta da un interesse concreto e attuale; manca tale interesse quando la sentenza impugnata conferma integralmente le statuizioni civili favorevoli già ottenute in primo grado e il ricorso mira soltanto a un risultato privo di utilità pratica.
  • La parte civile non ha interesse a impugnare in cassazione una decisione che conferma il risarcimento e la provvisionale già riconosciuti, se lamenta esclusivamente l'omessa liquidazione di spese di intervento che non risultano effettivamente sostenute per mancata partecipazione al grado di giudizio.
  • Nel giudizio penale, il principio di immanenza della costituzione di parte civile opera nel rispetto delle regole generali sull'interesse ad impugnare e non può essere invocato per prescindere dal requisito dell'utilità concreta del gravame.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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