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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33851/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e contestuale istanza di ammissione all'oblazione ex art. 162-bis c.p., ha rigettato l'oblazione e dichiarato esecutivo il decreto penale invece di emettere il decreto di giudizio immediato, violando gli artt. 464, commi 1 e 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il provvedimento del GIP è stato dichiarato abnorme e illegittimo perché la dichiarazione di esecutività del decreto opposto priva l'imputato della possibilità di discutere la propria responsabilità e della facoltà di riproporre l'oblazione fino all'inizio della discussione finale. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 464 cod. proc. pen.

    «il giudice se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norme del comma 1"; ultima parte del comma 1: "ove [...] l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta il giudice emette decreto di giudizio immediato»

    Il rigetto dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione né autorizza la dichiarazione di esecutività del decreto penale: il giudice deve comunque adottare i provvedimenti di cui al comma 1 (emissione del decreto di giudizio immediato) quando è proposta opposizione.

  • art. 162-bis cod. pen.

    comma quinto: «può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado»

    La possibilità di riproporre l'oblazione fino all'inizio della discussione finale implica che la dichiarazione di esecutività del decreto, che impedirebbe tale facoltà, è incompatibile con l'opposizione: il decreto penale perde efficacia preclusiva per effetto dell'opposizione.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per indicare la modalità di proposizione dell'opposizione; la proposizione tempestiva e rituale dell'opposizione impedisce la formazione del giudicato sul decreto penale opposto.

Massime di principio

  • La presentazione di opposizione a decreto penale rende il decreto privo di efficace preclusiva: il giudice non può dichiararne l'esecutività in presenza di opposizione valida.
  • Se con l'opposizione è presentata domanda di oblazione e questa viene rigettata, l'opposizione resta comunque autonoma e il giudice deve procedere secondo l'art. 464 c.p.p., adottando il decreto di giudizio immediato se non è stata formulata altra richiesta dall'imputato.
  • L'istante ha la facoltà di riproporre l'oblazione fino all'inizio della discussione finale: ogni provvedimento che impedisca tale possibilità (es. dichiarazione di esecutività) è illegittimo.
  • Per il difensore: quando si propone opposizione con istanza di oblazione, è utile esplicitare le richieste alternative e vigilare che il GIP non dichiari esecutivo il decreto in violazione delle norme procedurali; in caso di dichiarazione di esecutività, è possibile agire per annullamento per vizio di forma e abnormità.
  • Il rigetto dell'oblazione e la mancata emissione del decreto di giudizio immediato costituiscono profili di legittimità che la Corte Suprema può censurare annullando il provvedimento impugnato.

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