Cassazione Civile, Ordinanza n. 26839/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di accertamenti ispettivi svolti presso una banca cooperativa, l'autorità di vigilanza contestava ai componenti del consiglio di amministrazione carenze nella gestione e nel controllo dei rischi di credito, operativi e finanziari, nelle politiche di remunerazione e nell'informativa all'organo di vigilanza, e ai componenti del collegio sindacale carenze nei controlli. Venivano irrogate sanzioni amministrative pecuniarie individuali. Gli interessati proponevano opposizione davanti alla Corte d'appello, che la respingeva. In cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione della disciplina del procedimento sanzionatorio per asserita mancanza di separazione tra fase istruttoria e decisoria, poiché entrambe svolte da articolazioni della medesima autorità; 2) violazione della disciplina sulla contestazione e sulla motivazione della sanzione, lamentando che le condotte fossero state aggregate e non specificamente ripartite tra i singoli soggetti, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sostenendo che le condotte fossero in realtà imputabili al direttore generale e che mancasse prova di un loro apporto causale o di un avallo consapevole. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del principio di distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nei procedimenti sanzionatori bancari, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la decisione assunta dall'organo gerarchicamente sovraordinato rispetto all'ufficio istruttore non contrasta con i principi convenzionali, essendo comunque garantito il controllo giurisdizionale pieno e imparziale. Ha poi ritenuto che l'accorpamento dei rilievi non avesse inciso sul diritto di difesa, poiché la contestazione formale era comunque precisa e circostanziata. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato con adeguata motivazione l'avallo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale alle condotte del direttore generale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione"
La distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie non è violata quando la decisione è affidata a un organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello istruttore, purché sia garantito il successivo pieno sindacato giurisdizionale.
La contestazione dell'illecito amministrativo deve essere precisa e circostanziata, con descrizione dei fatti addebitati.
La contestazione nel procedimento sanzionatorio bancario deve essere precisa e circostanziata; l'accorpamento dei rilievi non è di per sé lesivo se non impedisce la difesa.
primo comma, lett. b) e d)
Sono richiamate come basi normative degli addebiti relativi a carenze gestionali, di controllo e di informativa all'autorità di vigilanza.
Norma richiamata tra i parametri violati dagli atti sanzionatori.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.
art. 97 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla separazione tra funzione istruttoria e decisoria.
artt. 2392, 2393, 2396, 2403, 2407 c.c.
Norme invocate per contestare l'affermazione di responsabilità di amministratori e sindaci, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ha fondato l'obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia bancaria, il requisito della distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria non è violato per il solo fatto che entrambe siano svolte da articolazioni della stessa autorità, se la decisione è adottata da un organo sovraordinato rispetto a quello istruttore e l'atto è poi sottoposto al pieno controllo del giudice.
- La contestazione dell'illecito amministrativo deve essere precisa e circostanziata; tuttavia, la sintesi o l'accorpamento dei rilievi nell'atto conclusivo non determina invalidità se la contestazione formale ha comunque consentito agli interessati di comprendere i fatti addebitati e di difendersi.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio e delle risultanze di merito quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo l'attribuzione delle condotte agli organi societari responsabili.
- La responsabilità di amministratori e sindaci, in un procedimento sanzionatorio bancario, può essere affermata anche in presenza dell'operato del direttore generale, ove il giudice di merito accerti che vi sia stato un avallo o comunque una partecipazione consapevole alle condotte contestate.
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