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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26839/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di accertamenti ispettivi svolti presso una banca cooperativa, l'autorità di vigilanza contestava ai componenti del consiglio di amministrazione carenze nella gestione e nel controllo dei rischi di credito, operativi e finanziari, nelle politiche di remunerazione e nell'informativa all'organo di vigilanza, e ai componenti del collegio sindacale carenze nei controlli. Venivano irrogate sanzioni amministrative pecuniarie individuali. Gli interessati proponevano opposizione davanti alla Corte d'appello, che la respingeva. In cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione della disciplina del procedimento sanzionatorio per asserita mancanza di separazione tra fase istruttoria e decisoria, poiché entrambe svolte da articolazioni della medesima autorità; 2) violazione della disciplina sulla contestazione e sulla motivazione della sanzione, lamentando che le condotte fossero state aggregate e non specificamente ripartite tra i singoli soggetti, con pregiudizio del diritto di difesa; 3) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sostenendo che le condotte fossero in realtà imputabili al direttore generale e che mancasse prova di un loro apporto causale o di un avallo consapevole. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del principio di distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nei procedimenti sanzionatori bancari, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la decisione assunta dall'organo gerarchicamente sovraordinato rispetto all'ufficio istruttore non contrasta con i principi convenzionali, essendo comunque garantito il controllo giurisdizionale pieno e imparziale. Ha poi ritenuto che l'accorpamento dei rilievi non avesse inciso sul diritto di difesa, poiché la contestazione formale era comunque precisa e circostanziata. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato con adeguata motivazione l'avallo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale alle condotte del direttore generale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 L. 262/2005

    "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione"

    La distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie non è violata quando la decisione è affidata a un organo gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello istruttore, purché sia garantito il successivo pieno sindacato giurisdizionale.

  • art. 14 L. 689/1981

    La contestazione dell'illecito amministrativo deve essere precisa e circostanziata, con descrizione dei fatti addebitati.

  • art. 145 TUB

    La contestazione nel procedimento sanzionatorio bancario deve essere precisa e circostanziata; l'accorpamento dei rilievi non è di per sé lesivo se non impedisce la difesa.

  • artt. 51 e 53 d.lgs. 385/1993

    primo comma, lett. b) e d)

    Sono richiamate come basi normative degli addebiti relativi a carenze gestionali, di controllo e di informativa all'autorità di vigilanza.

  • art. 2 d.lgs. 72/2015

    Norma richiamata tra i parametri violati dagli atti sanzionatori.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sul contraddittorio nel procedimento sanzionatorio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sulla separazione tra funzione istruttoria e decisoria.

  • artt. 2392, 2393, 2396, 2403, 2407 c.c.

    Norme invocate per contestare l'affermazione di responsabilità di amministratori e sindaci, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ha fondato l'obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia bancaria, il requisito della distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria non è violato per il solo fatto che entrambe siano svolte da articolazioni della stessa autorità, se la decisione è adottata da un organo sovraordinato rispetto a quello istruttore e l'atto è poi sottoposto al pieno controllo del giudice.
  • La contestazione dell'illecito amministrativo deve essere precisa e circostanziata; tuttavia, la sintesi o l'accorpamento dei rilievi nell'atto conclusivo non determina invalidità se la contestazione formale ha comunque consentito agli interessati di comprendere i fatti addebitati e di difendersi.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio e delle risultanze di merito quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo l'attribuzione delle condotte agli organi societari responsabili.
  • La responsabilità di amministratori e sindaci, in un procedimento sanzionatorio bancario, può essere affermata anche in presenza dell'operato del direttore generale, ove il giudice di merito accerti che vi sia stato un avallo o comunque una partecipazione consapevole alle condotte contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriSindaci e revisoriConflitto di interessi
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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