Cassazione Civile, Ordinanza n. 19763/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 8 luglio 2004 relativa a un immobile sito in Ischia, nella quale una parte dichiarava di vendere il bene all'altra, indicando un prezzo di euro 400.000 e richiamando il pagamento mediante compensazione con un credito per prestazioni professionali legali svolte dal destinatario a partire dal 1976. Il giudizio di merito era stato introdotto con domanda diretta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione e a ottenere, in sostanza, il riconoscimento della validità ed efficacia della scrittura come atto traslativo, con conseguente ordine di trascrizione. In via subordinata, in corso di causa, era stata proposta domanda di condanna al pagamento dei compensi professionali. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda principale, qualificando la scrittura come mera proposta contrattuale priva di effetto traslativo per mancanza di accettazione scritta dell'altra parte e per il sopravvenuto difetto di efficacia della proposta dopo il termine previsto per il riacquisto; aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda subordinata come domanda nuova tardiva. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la scrittura integrasse già un trasferimento immobiliare in funzione solutoria; 2) violazione delle norme processuali per omessa decisione sulla querela di falso proposta dalla controparte; 3) violazione delle norme sulle memorie istruttorie e sull'introduzione di domande conseguenti alle difese avversarie, sostenendo che la domanda subordinata sui compensi fosse ammissibile perché resa necessaria dalle contestazioni del convenuto e perché proposta nella prima occasione utile dopo la tardiva costituzione di quest'ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che esso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non aveva negato la volontà di vendere, ma aveva affermato che, in assenza di accettazione dell'altra parte, la scrittura valeva solo come proposta contrattuale e non come contratto già perfezionato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione sul rigetto della domanda principale rendeva superflua ogni pronuncia sulla querela di falso relativa alla scrittura privata. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la domanda subordinata di pagamento dei compensi professionali, pur nuova, fosse conseguenza delle difese e contestazioni del convenuto, poiché la scrittura evocava una datio in solutum rispetto al credito professionale; ha inoltre affermato che, in base all'art. 183 c.p.c., tale domanda poteva essere proposta nella prima memoria istruttoria quando la costituzione del convenuto avviene nella stessa udienza di trattazione, costituendo quella la prima utile occasione di reazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta da parte del destinatario e la sua ricezione da parte del proponente.
Richiamato per ribadire che la datio in solutum richiede il consenso del creditore e, se comporta trasferimento di immobile, deve risultare in forma scritta.
Richiamato come norma che impone la forma scritta per gli atti traslativi di diritti reali immobiliari.
Invocato come criterio ermeneutico contrattuale sulla comune intenzione delle parti e sul significato letterale delle clausole.
Invocato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole nel loro complesso.
Invocato come criterio di interpretazione secondo buona fede.
Invocato come criterio di interpretazione secondo la natura e l'oggetto del contratto.
Richiamato nel motivo sul termine di costituzione del convenuto e sul rilievo della sua tardività.
Richiamato con riferimento alle difese del convenuto e alle conseguenze processuali per la proposizione di domande nuove dell'attore.
Interpretato nel senso che la domanda nuova dell'attore, se conseguenza di eccezioni o difese del convenuto, può essere proposta non solo in udienza ma anche nella prima memoria istruttoria, quando questa rappresenti la prima occasione utile di reazione.
Richiamato nel motivo sulla querela di falso e sul regime della relativa decisione.
Richiamato nel motivo sulla querela di falso, in relazione alla disciplina processuale della relativa pronuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla mancata pronuncia sulla domanda subordinata e sul diritto alla decisione di merito nel rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito qualifica un atto come mera proposta contrattuale priva di effetti traslativi per difetto di accettazione, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio e dedurre il perfezionamento del consenso, non limitarsi a sostenere in astratto la volontà di vendere espressa nel testo.
- Nel trasferimento immobiliare a titolo solutorio la dazione in pagamento richiede il consenso concorde delle parti e, per gli immobili, il consenso deve risultare in forma scritta; in mancanza di accettazione, non può ritenersi perfezionato il contratto traslativo.
- La domanda nuova dell'attore può essere ammissibile se costituisce reazione alle difese o eccezioni del convenuto e può essere proposta nella prima utile occasione processuale, anche nella prima memoria istruttoria, quando la costituzione della controparte avvenga solo in quella stessa udienza di trattazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, è necessario censurare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca un profilo diverso o non decisivo, esso è inammissibile.
- La questione sulla falsità documentale può risultare assorbita quando la definizione della lite renda superflua la verifica dell'autenticità del documento posto a base della domanda principale.
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