Cassazione Penale, Sentenza n. 23638/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l'appello cautelare del Pubblico Ministero contro il provvedimento del GIP del Tribunale di Potenza (5.9.2023) che non aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Angelo e Domenico Mauro Finiguerra e aveva disposto gli arresti domiciliari per Fabio Di Ciommo e Mauro Carella. L'accusa ipotizzava che, per ottenere l'impunità rispetto a lesioni gravi commesse a Lavello nell'estate 2022, l'avvocato Di Ciommo, su istigazione dei Finiguerra, avesse raccolto e redatto false denunce e atti difensivi e indotto il Carella a rendere una falsa testimonianza; il PM deduceva l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate (ritenute "corpo del reato") e la sussistenza di gravi indizi in ordine ai reati di calunnia e falsità, nonché violazioni degli artt. 378 e 368 cod. pen. Contestava inoltre presunte contraddizioni e vizi della motivazione del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo (utilizzabilità delle intercettazioni) non avesse interesse ai fini del sindacato di legittimità perché il PM non ha dimostrato l'incidenza decisiva dell'eventuale utilizzazione delle intercettazioni sulla decisione (mancata "prova di resistenza"). Il secondo motivo (ricostruzione dei fatti e valutazione degli indizi in ordine agli artt. 378 e 368 c.p.) è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una diversa lettura delle prove riservata al giudice di merito e non in una denunciata violazione di specifiche norme o in una manifesta illogicità della motivazione. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato confermato per via di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato nel capo di imputazione come norma richiamata per la valutazione delle circostanze: presente nel frontespizio delle contestazioni ma la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica della norma
Richiamato tra le contestazioni in relazione a condotte connesse alla falsificazione di atti o dichiarazioni; dalla motivazione emerge che il Tribunale ha ritenuto non dimostrata la rilevanza penale delle condotte contestate
Citato nel capo di imputazione; la sentenza si limita a valutare la gravità indiziaria complessiva senza approfondire un'interpretazione autonoma di questa specifica norma
Richiamato nel capo di imputazione in relazione a ipotesi di falsità: la Corte rileva che il Tribunale ha escluso l'esistenza di falsità riscontrabile nelle risultanze esaminate
Articolo richiamato per il reato di calunnia: il PM sosteneva che fossero state formulate denunce vane per ottenere l'impunità; la Corte ha ritenuto che il PM non abbia dimostrato in questo grado la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale
art. 103, comma 5 e 6, cod. proc. pen.
Riferite dall'originario motivo: il comma 5 (secondo l'interpretazione del ricorrente) consente l'utilizzabilità di intercettazioni se costituiscono "corpo del reato"; il comma 6 riguarda le limitazioni all'utilizzabilità di conversazioni endoprocedimentali. La Corte ha richiamato il principio per stabilire che, anche ponendo utili tali intercettazioni, il PM doveva dimostrarne l'incidenza decisiva ai fini della misura cautelare (prova di resistenza)
Norma che definisce il sindacato della Cassazione sulle ordinanze cautelari: la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità, in particolare l'impossibilità di procedere a una nuova valutazione del merito e delle prove
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali è ammissibile solo se deduce violazioni di norme processuali specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere alla Corte una rivalutazione dei fatti o delle prove.
- Quando si contesta l'esclusione o l'utilizzabilità di intercettazioni (anche tra difensore e assistito), il ricorrente deve dimostrare che l'eventuale utilizzazione avrebbe avuto incidenza decisiva sull'accoglimento della misura cautelare (cd. prova di resistenza). In mancanza, la questione è priva di interesse ai fini del sindacato di legittimità.
- L'attività difensiva dell'avvocato è tutelata e le conversazioni inerenti la difesa sono soggette a significative garanzie; tuttavia, se da esse emergessero elementi che costituiscono il "corpo del reato", possono essere valutate, purché sia dimostrata la rilevanza decisiva per la misura cautelare.
- Le censure che si risolvono nella proposta di una diversa lettura delle risultanze investigativa sono inammissibili in cassazione: il ricorrente deve articolare vizi di diritto o palese illogicità per superare la soglia di ammissibilità.
- Per la richiesta di misure cautelari il Pubblico Ministero deve altresì dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio); varianti o incongruenze tra la richiesta originaria e gli argomenti dell'appello possono essere rilevanti ai fini dell'ammissibilità.
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