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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12997/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma del Tribunale, aveva ritenuto entrambi responsabili di reati fallimentari con riferimento alla sottrazione/omessa tenuta di libri e scritture della societa' G.E.G.A. s.r.l. fallita. In particolare: per Cerullo la sentenza ha confermato la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale, per De Simone ha riqualificato il fatto in bancarotta semplice documentale ai sensi dell'art. 217 L.F.. I motivi di ricorso denunciavano vizio di motivazione sulla qualificazione soggettiva (dolo vs colpa), mancato riconoscimento della circostanza attenuante di danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 219 co. 3 L.F. nonostante il quasi integrale soddisfacimento della massa creditoria, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro ritenendo illegittimo fondare la decisione sul legittimo esercizio del silenzio processuale degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato l'elemento soggettivo: per De Simone escludeva il dolo richiesto dalla bancarotta fraudolenta (art. 216) e correttamente ha applicato la fattispecie meno grave dell'art. 217 (bancarotta semplice documentale), suscettibile anche di colpa/negligenza; per Cerullo ha ritenuto provata la volontà di sottrarre o non rendere disponibili le scritture, con motivazione logica e argomentata. Quanto alle attenuanti, è stato confermato che il criterio per la speciale tenuità di cui all'art. 219 co. 3 L.F. riguarda il danno cagionato dal reato e non il semplice dato del passivo fallimentare, e che la mancanza di scritture non può favorire una presunzione di tenuità del danno. La Corte ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi rilevanti. Per legge (art. 616 c.p.p.) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216

    La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico: la consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta dei libri renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali.

  • R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217

    La bancarotta semplice documentale puo' essere integrata anche da colpa/negligenza; l'elemento soggettivo puo' essere dolo o colpa, per cui la mancata istituzione o tenuta delle scritture può integrare il reato anche in assenza di intenzione fraudolenta.

  • Legge fallimentare, art. 219 comma 3

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità va valutata con riferimento al danno causato dal fatto di reato nel suo complesso e non al mero dato del passivo fallimentare; l'assenza di scritture che impedisca la determinazione del danno non consente di presumere a favore dell'imputato la specialità della tenuità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorso, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • Codice penale, art. 133

    Il giudice può riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche basandosi sugli elementi che ritiene prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133; non è necessario che valuti analiticamente ogni singolo elemento proposto dalla difesa purché la motivazione sia congrua e coerente.

Massime di principio

  • La differenza tra bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) e bancarotta semplice documentale (art. 217) dipende principalmente dall'elemento soggettivo: il primo richiede dolo generico, il secondo puo' essere integrato anche dalla colpa/negligenza.
  • La semplice accettazione della carica di amministratore, soprattutto in una societa' gia' decotta o inattiva, non è di per sé indizio sufficiente del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta; il giudice deve valutare le concrete circostanze e la consapevolezza dello stato patrimoniale e della tenuta delle scritture.
  • In assenza di scritture contabili non e' possibile dedurre a favore dell'imputato la specialità della tenuità del danno: la circostanza attenuante richiede che il danno effettivo cagionato dal reato sia effettivamente di speciale tenuità.
  • Il diritto al silenzio o una condotta processuale non collaborativa non possono automaticamente essere valorizzati come elementi favorevoli per il riconoscimento di attenuanti; il giudice può comunque ritenere il comportamento processuale neutro se non emergono elementi positivi apprezzabili.
  • In sede di legittimità la motivazione della corte d'appello è sindacabile solo se manca di coerenza logica o presenta vizi macroscopici; censure meramente assertive o riproposizioni delle critiche di merito senza argomentazione specifica sono inammissibili.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e argomentate: ricorsi viziati da colpa possono comportare la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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