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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18053/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna del 21/06/2023 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 16/03/2023 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente articolava due motivi: (1) contestava la sussistenza della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che dai riscontri emergevano solo contatti con un unico soggetto (Costanzo Pietro) e che la collaborazione era occasionale/economica senza vincolo associativo stabile; (2) denunciava omissione di motivazione rispetto alla deduzione che le fotografie trovate in chat non corrispondevano allo stato dei luoghi dell'abitazione del Fava, dunque non provando l'esistenza di un luogo idoneo al deposito di stupefacente e mettendo in dubbio la detenzione ascritta al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la gravità indiziaria in ordine al delitto associativo, valorizzando elementi quali: la messa a disposizione da parte del Fava di un capannone per stoccaggio e custodia di sostanza (due forniture di marijuana), il suo apporto operativo nelle operazioni di carico/scarico e deposito, la custodia di somme di denaro per i corrieri e il concorso con altri sodali in traffici di cocaina; tali comportamenti sono stati ritenuti contributi funzionali e continuativi alla struttura associativa, idonei a dimostrare un inserimento stabile e consapevole nel sodalizio. La Corte ha precisato i limiti dell'esame di legittimità sulle misure cautelari (vietata rivalutazione fattuale) e confermato che la motivazione del Tribunale non è manifestamente illogica. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito della "gravità indiziaria" per l'adozione delle misure cautelari personali; la Corte richiama che ai fini cautelari è sufficiente la gravità degli indizi e che la valutazione è prognostica e provvisoria, non richiedendo la stessa qualificazione degli indizi necessaria per la condanna.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale collegato al sistema delle impugnazioni/riexame delle misure cautelari; utilizzato dal ricorrente come norma contestata, mentre la Corte ne verifica la corretta applicazione procedurale e motivazionale.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del decreto sugli stupefacenti relativa all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte valuta la sussistenza degli elementi di partecipazione e contributo funzionale all'associazione ai fini della gravità indiziaria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul valore probatorio degli indizi: la Corte sottolinea che, rispetto al giudizio di merito, in sede cautelare non si richiede la precisione e la concordanza degli indizi come prescritto dal comma secondo dell'art. 192, essendo sufficiente la gravità indiziaria ai fini dell'applicazione della misura.

  • legge n. 63/2001

    Ha introdotto nel codice il comma primo-bis dell'art. 273; la Corte richiama questa modifica per spiegare il regime probatorio delle misure cautelari e il richiamo ai commi terzo e quarto dell'art. 192 senza il comma secondo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che l'inammissibilità derivi da assenza di colpa; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali il giudizio è prognostico: è sufficiente la "gravità indiziaria" (probabilità qualificata), non la prova rigorosa richiesta per la condanna.
  • La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione dei fatti; il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazioni di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione.
  • La partecipazione a un'associazione per traffico di stupefacenti può desumersi da comportamenti concreti e funzionali (es. messa a disposizione di locali, aiuto in carico/scarico, custodia di denaro), non richiedendo un atto formale di investitura.
  • Contestazioni relative alla corrispondenza di elementi fotografici o materiali ai luoghi dell'indagato debbono essere affrontate con elementi probatori precisi; semplici dubbi non sono sufficienti a scalfire una motivazione congrua sul piano cautelare.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare deve mirare a dimostrare errori giuridici specifici o la manifestissima illogicità della motivazione; argomentazioni meramente riconsostruttive dei fatti sono inconferenti in sede di legittimità.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria secondo art. 616 c.p.p., salvo mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

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