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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17625/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione dopo l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la presenza di "colpa grave" essenzialmente sul presupposto che l'imputato si sia avvalso della facoltà di non rispondere: la Corte territoriale ha considerato il silenzio e la mancata spiegazione dei motivi per cui Gjeta si trovava nei pressi del luogo del reato e dei rapporti con i coindagati come elementi ostativi alla riparazione, senza indicare i fatti specifici taciuti e senza spiegare in quale modo tali omissioni avrebbero inciso causalmente sull'adozione e sulla protrazione della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente. Ha affermato che, alla luce della modifica normativa dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188), l'esercizio della facoltà di non rispondere non può incidere sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e non può essere considerato elemento fondante della colpa grave. Ha inoltre richiamato la direttiva (UE) 2016/343 e il principio costituzionale del diritto di difesa. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La parte finale del comma, come modificata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, stabilisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; di conseguenza il silenzio non può costituire di per sé prova di colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)

    Norma che ha modificato l'art. 314 c.p.p. adeguando la normativa nazionale alla direttiva UE e imponendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere resti neutro rispetto al diritto alla riparazione.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Riconosce la facoltà per l'indagato/imputato di non rispondere; la Corte ricorda che tale facoltà è inviolabile e non può produrre effetti pregiudizievoli sulla richiesta di riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Ha fondato l'esigenza di proteggere maggiormente la presunzione di innocenza e i diritti procedurali degli indagati/imputati; la modifica normativa è stata interpretata come attuazione di tale direttiva e come criterio per l'interpretazione retroattiva, se applicabile ai casi ancora sub iudice.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale del diritto di difesa, cui deve essere assicurata piena esplicazione senza che l'esercizio del diritto al silenzio produca effetti negativi sul diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. n. 188/2021) l'esercizio del diritto al silenzio non può essere usato come base per escludere la riparazione per ingiusta detenzione: il silenzio è neutro e non costituisce di per sé prova di colpa grave.
  • Se il giudice di merito ha fondato la colpa grave sul mancato esercizio della facoltà difensiva (silenzio) senza indicare fatti specifici taciuti e senza dimostrare il nesso causale con la misura cautelare, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • Le modifiche normative che recepiscono diritti sovranazionali (es. direttiva UE 2016/343) possono applicarsi anche retroattivamente alle ordinanze emanate prima della novella quando la decisione è ancora sub iudice, per evitare disparità di trattamento.
  • In valutazioni su richiesta di riparazione, il giudice deve sempre individuare e motivare quali siano le condotte colpose specifiche (diverse dal semplice silenzio) che abbiano inciso causalmente sulla misura cautelare e sull'esito dell'indagine.
  • Il diritto di difesa e la presunzione d'innocenza (art. 24 Cost. e normativa europea) impongono che ogni scelta difensiva dell'indagato non produca effetti punitivi o pregiudizievoli automatici in sede di valutazione della responsabilità per ingiusta detenzione.

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