Cassazione Penale, Ordinanza n. 07124/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione, censurando un unico profilo di violazione di legge: la ritenuta sussistenza del reato presupposto, individuato nella commercializzazione clandestina di sostanze anabolizzanti ai sensi dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., ritenuto necessario per integrare il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che il reato presupposto non fosse configurabile nei termini ritenuti dalla Corte territoriale e riproponeva argomentazioni già svolte in appello. La Cassazione rileva che il motivo si limita a reiterare doglianze già esaminate e disattese in appello, senza offrire una critica specifica e deducibile in sede di legittimità. Sono richiamati precedenti che escludono, per la configurabilità delle condotte di cui all'art. 586-bis c.p. e della previgente disciplina antidoping, la necessità che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o agonistico, e che qualificano la fattispecie come reato di pericolo volto a prevenire i rischi dell'uso e abuso di sostanze dopanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità/non deducibilità del motivo, perché meramente reiterativo di censure già respinte in appello. Non vi è alcuna riforma della decisione di merito, che resta ferma quanto alla responsabilità e alla qualificazione del reato presupposto.
Norme richiamate
norma incriminatrice della ricettazione, la cui integrazione nel caso concreto è stata ancorata alla sussistenza di un reato presupposto.
indicato come reato presupposto, in relazione al commercio clandestino di sostanze anabolizzanti.
art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376
richiamato come disciplina antidoping previgente, poi trasfusa nell'art. 586-bis c.p., qualificata come fattispecie di pericolo volta a prevenire i rischi connessi all'uso di sostanze dopanti.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, se non accompagna tali doglianze con una effettiva critica di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
- La configurabilità delle condotte vietate in materia di doping non richiede che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o agonistico: la tutela penale opera anche al di fuori di contesti sportivi qualificati.
- Le fattispecie antidoping richiamate dalla Corte hanno natura di reato di pericolo e sono finalizzate a prevenire i rischi derivanti dall'utilizzo e dall'abuso di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07091/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07103/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07108/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07110/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07111/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →