Sentenza del 03/06/2020 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Modalità telematica o cartacea - Scelta praticabile in ogni grado di giudizio da ciascuna delle parti - Scelta fatta dalla controparte nel giudizio di primo grado - non vincola l'appellante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità, nel processo tributario, di scegliere la modalità telematica per notifiche e depositi in un grado successivo anche quando la controparte abbia seguito la modalità cartacea nel primo grado, e indipendentemente dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto in forma analogica.
La decisione
È stato affermato che ciascuna parte può scegliere liberamente, in ogni grado di giudizio, la modalità telematica prevista dal d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi. La scelta della controparte nel primo grado non vincola l’appellante e non impedisce l’uso delle procedure informatiche per notifiche e depositi. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, l’esito formale del ricorso, le spese o ulteriori statuizioni.
Norme richiamate
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16
Il riferimento normativo è associato alla possibilità di utilizzare la modalità telematica nel processo tributario; il testo fornito non riporta il passaggio della sentenza che ne espone specificamente l’applicazione.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3
La disposizione è richiamata a fondamento della facoltà delle parti di effettuare telematicamente notifiche e depositi processuali, senza essere vincolate dalla modalità adottata dall’altra parte o nel grado precedente.
Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
La modalità telematica è utilizzabile autonomamente in ciascun grado: la scelta cartacea della controparte e lo svolgimento analogico del primo grado non costituiscono impedimenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la scelta tra modalità cartacea e telematica può essere effettuata da ciascuna parte in ciascun grado di giudizio.
- La scelta processuale compiuta dalla controparte nel primo grado non vincola l’appellante nel grado successivo.
- Il fatto che il primo grado si sia svolto in modalità cartacea non preclude notifiche e depositi telematici nei gradi successivi.
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