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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39157/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento del T.f.r. maturato da un dipendente di una società poi fallita e successivamente chiusa per mancanza di attivo, senza esame dello stato passivo. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento del T.f.r., e la Corte d'appello aveva confermato la condanna ritenendo applicabile anche a tale situazione la disciplina dell'art. 2, quinto comma, della l. n. 297/1982. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, l. n. 297/1982, in relazione anche all'art. 2495 c.c., sostenendo che mancavano i presupposti per l'intervento del Fondo: il lavoratore non aveva dimostrato l'ammissione al passivo o l'impossibilità di insinuazione per chiusura del fallimento, non aveva ottenuto un titolo esecutivo contro il datore di lavoro né aveva esperito infruttuosamente l'esecuzione; inoltre avrebbe potuto agire verso i soci della società estinta ai sensi della disciplina sulla cancellazione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, anche quando il fallimento del datore di lavoro sia chiuso per insufficienza di attivo prima della verifica del passivo, il lavoratore deve comunque dimostrare, prima di rivolgersi al Fondo di garanzia, di avere conseguito un titolo giudiziale o esecutivo idoneo a determinare l'ammontare del credito e di avere inutilmente esperito l'azione esecutiva contro il datore tornato in bonis o, se del caso, contro i soci della società cancellata, salvo concreta prova dell'infruttuosità o impossibilità ragionevole di tale azione. Poiché la Corte d'appello non aveva compiuto alcun accertamento effettivo sull'impossibilità di agire utilmente contro i soci, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 297/1982

    primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma

    La prestazione del Fondo di garanzia presuppone, in linea generale, l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro e, nei casi in cui il fallimento sia chiuso per insufficienza di attivo prima dell'esame dello stato passivo, richiede comunque che il lavoratore abbia ottenuto un titolo per il credito e abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione prima di chiedere l'intervento del Fondo.

  • art. 2495 c.c.

    Dopo la cancellazione della società, il lavoratore può agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; la possibilità di tale azione rileva ai fini della verifica dei presupposti per l'intervento del Fondo e deve essere concretamente considerata.

  • art. 118 l. fall.

    La chiusura del fallimento per insufficienza di attivo comporta il ritorno del debitore in bonis, con conseguente possibilità per il lavoratore di procurarsi un titolo esecutivo e promuovere l'esecuzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento del T.f.r. dal Fondo di garanzia INPS, il lavoratore deve fornire prova dei presupposti sostanziali e processuali richiesti dalla legge, non essendo sufficiente la mera insolvenza del datore di lavoro.
  • Se il fallimento del datore viene chiuso per insufficienza di attivo prima dell'esame dello stato passivo, il lavoratore deve comunque attivarsi per ottenere un titolo sul credito e per esperire l'esecuzione contro il datore tornato in bonis o contro i soci della società cancellata, salvo dimostrazione concreta dell'infruttuosità o della non ragionevolezza di tale azione.
  • L'accertamento del credito verso il datore di lavoro o la sua consacrazione in un titolo esecutivo costituiscono un passaggio logicamente e giuridicamente necessario per determinare la misura dell'intervento solidaristico del Fondo, che resta terzo rispetto al rapporto di lavoro.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni astratte sull'inutile esperibilità di azioni contro i soci, ma deve verificare in concreto se il lavoratore abbia allegato e provato l'effettiva impossibilità o inutilità di tali iniziative.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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