Cassazione Penale, Sentenza n. 38732/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi principali: (1) vizio di applicazione dell'art. 624 c.p. e richiesta di assoluzione o esclusione di responsabilità per estraneità/semplice connivenza; (2) censura sulla corretta qualificazione giuridica del fatto come tentativo di furto, dovendo ritenersi assente signoria sul bene; (3) richiesta di riqualificazione in furto d'uso ex art. 626 c.p., con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; (4) invocazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (modesto valore della res, mancanza costituzione in giudizio della persona offesa); (5) deduzione della prescrizione se il fatto fosse riqualificato come tentativo. In memoria successiva è stata inoltre sollevata la mancanza della condizione di procedibilità (querela) in ragione della novella introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 e, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art.129 c.p.p. e agli artt. 3 Cost. e 6-7 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il profilo relativo al difetto della condizione di procedibilità: pur ritenendo che alcuni motivi del ricorso non fossero manifestamente infondati (in particolare il primo alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite sul 'fine di profitto'), ha rilevato che il reato, originariamente procedibile d'ufficio, è divenuto procedibile a querela per effetto del D.Lgs. n.150/2022 (entrato in vigore il 30/12/2022) e che nel procedimento mancava la querela della persona offesa. Poiché il ricorso non è stato dichiarato inammissibile, la Cassazione ha ritenuto sussistente il difetto di procedibilità e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela. In precedenza la Corte d'appello di Brescia aveva ritenuto estinto per prescrizione il capo relativo alla tentata estorsione e aveva rideterminato la pena per il furto (con riconoscimento delle attenuanti e beneficio della non menzione), ma tali determinazioni sono state soppiantate dall'annullamento per difetto della querela.
Norme richiamate
Contestato per il reato di furto; la Corte di cassazione ha considerato rilevante la questione sul 'fine di profitto' (Sezioni Unite: può essere anche non patrimoniale), ma non ha deciso sul merito del capo perché ha annullato per difetto di querela.
Invocato dal ricorrente per la qualificazione come furto d'uso; la Corte non ha risolto la questione di merito essendosi limitata ad annullare per difetto di procedibilità.
Invocato come causa di non punibilità per modesto valore della cosa; la Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'annullamento per difetto di querela.
Citata quale circostanza attenuante riconosciuta in primo grado e tenuta in considerazione in appello; la Cassazione non ha sovrapposto valutazioni di merito su tale punto.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore in relazione all'effetto dell'inammissibilità del ricorso sulla dichiarazione di non doversi procedere; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui solo l'inammissibilità del ricorso impedisce l'apprezzamento della mancanza della querela in Cassazione.
Norma emendativa che ha trasformato, tra altri, il reato in questione da procedibile d'ufficio a procedibile a querela; la mancata querela ha determinato l'annullamento della sentenza senza rinvio.
legge n. 199 del 2002
Richiamata nel testo come parte del quadro normativo di modifiche (citazione contestuale al D.Lgs. n.150/2022); non determinante nella decisione della Cassazione rispetto al vizio di procedibilità.
Richiamata dal difensore nella questione di legittimità costituzionale; la corte non ha dichiarato la questione e si è limitata a motivare sul profilo della procedibilità.
Corte EDU artt. 6 e 7 / Cost. art. 3
Richiamati nella prospettazione di illegittimità costituzionale del trattamento processuale (parità di trattamento e garanzie processuali); la Corte di Cassazione non ha deciso il profilo costituzionale, avendo risolto la questione sul difetto di querela.
Ordinanza/Informazione provvisoria Sezioni Unite (n.7 del 25/05/2023)
Rilevata come riferimento giurisprudenziale sul tema del 'fine di profitto' nel furto: il fine di profitto può essere anche di natura non patrimoniale; tale orientamento ha reso non manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Se nel corso del processo una fattispecie originariamente procedibile d'ufficio diviene procedibile a querela per effetto di una modifica normativa intervenuta dopo il fatto, l'assenza della querela della persona offesa costituisce difetto di procedibilità che può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza.
- In Cassazione la differenza tra 'ricorso inammissibile' e 'ricorso ammissibile' è rilevante: soltanto se il ricorso viene dichiarato inammissibile la Corte non entra nel merito e non è preclusa la valutazione di questioni come la mancata querela; se invece il ricorso è ammissibile, la Corte può rilevare il difetto di procedibilità e dichiarare l'azione estinta o annullare senza rinvio.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (furto vs tentativo vs furto d'uso) incidono su termini di prescrizione e sulla necessità della querela: pertanto vanno tempestivamente sollevate e documentate perché la loro soluzione può cambiare l'assetto procedurale del processo.
- Le novità giurisprudenziali (es. Sezioni Unite sul 'fine di profitto') possono rendere non manifestamente infondati motivi di ricorso in Cassazione anche se tali questioni non vengono decise nel merito per sopravvenienze procedurali.
- In presenza di modifiche legislative che incidono sulla procedibilità, le difese devono valutare e, se necessario, proporre tempestivamente rilevamenti relativi alla querela della persona offesa; in mancanza di querela, l'azione penale non può proseguire nonostante precedenti condanne o decisioni di merito.
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