Cassazione Civile, Ordinanza n. 13302/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo ai periodi d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori operazioni attive imponibili, rideterminato l'IVA dovuta e applicato sanzioni e interessi. La CTP aveva rigettato il ricorso e la contribuente aveva proposto appello. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva prima ritenuto inammissibile l'appello per asserita difetto di specificità dei motivi, e poi, in ogni caso, aveva esaminato e ritenuto legittimo l'atto impositivo. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza per apodittica declaratoria di inammissibilità dell'appello e per omessa considerazione del vizio di ultrapetizione/extrapetizione della sentenza di primo grado rispetto a due motivi dedotti. Gli altri motivi non sono stati esaminati nel merito perché dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la CTR, avendo comunque esaminato nel merito le questioni e dunque dimostrato di averle percepite, non poteva coerentemente dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità; inoltre, una volta dichiarata l'inammissibilità, le ulteriori argomentazioni sul merito restano prive di effetti giuridici. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti per difetto di interesse.
Norme richiamate
Il motivo è stato ritenuto fondato nella parte in cui censurava l'apodittica declaratoria di inammissibilità dell'appello e la mancata considerazione di un possibile vizio della sentenza di primo grado rispetto ai motivi dedotti.
Massime di principio
- Se il giudice di appello dichiara inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità, ma nel contempo esamina nel merito le censure, tale comportamento può evidenziare che i motivi erano in realtà sufficientemente specifici; la declaratoria di inammissibilità va allora attentamente verificata e motivata in modo coerente.
- Quando il giudice si spoglia della potestas iudicandi dichiarando inammissibile una domanda o un motivo di impugnazione, ogni successiva trattazione di merito è giuridicamente ininfluente e non necessita di autonoma censura da parte della parte soccombente, che deve impugnare soltanto la statuizione di inammissibilità.
- La parte che contesta una declaratoria di inammissibilità dell'appello ha interesse a censurare prioritariamente la ragione processuale posta a base della decisione, poiché l'eventuale scrutinio di merito effettuato in via subordinata non produce effetti decisori autonomi.
Come è indicizzato
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