Cassazione Penale, Ordinanza n. 21335/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere un bilanciamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, perché il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p. impedisce il bilanciamento più favorevole delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Inoltre ha ribadito che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale di merito, censurabile in cassazione solo se manifestamente arbitraria o illogica, evenienza esclusa nel caso concreto. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello.
Prevede un divieto legale che impedisce un più favorevole bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva contestata.
Recidiva ostativa al bilanciamento più favorevole delle attenuanti generiche.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e non arbitraria.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile quando il legislatore prevede un divieto legale di bilanciamento più favorevole in presenza della recidiva qualificata.
- Quando il ricorso si limita a contestare la valutazione di equivalenza tra circostanze senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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