Cassazione Civile, Ordinanza n. 08756/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
Un soggetto aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale di Lecce chiedendo la sospensione cautelare della nota con cui l'ente regionale per la casa aveva respinto la sua istanza di subentro nel contratto di locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, già intestato al padre. Il Tribunale di Lecce aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che il rigetto della domanda di voltura esprimesse attività amministrativa discrezionale e fosse quindi espressione di potere autoritativo. Riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia-Lecce, quest'ultimo ha invece sollevato conflitto di giurisdizione, osservando che la giurisprudenza di legittimità distingue tra fase anteriore e posteriore al provvedimento di assegnazione dell'alloggio: prima dell'assegnazione la controversia riguarda l'esercizio di pubblici poteri, mentre dopo l'assegnazione il rapporto diviene paritetico. Nel caso concreto, trattandosi del rigetto dell'istanza di subentro nel contratto di locazione già in essere, il TAR ha ritenuto che la controversia attenga a un diritto soggettivo e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. La Corte di cassazione ha condiviso tale impostazione, richiamando il consolidato orientamento in materia di alloggi di E.R.P., e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo. Ha valorizzato il criterio del discrimine temporale rispetto al provvedimento di assegnazione dell'alloggio E.R.P.: nella fase successiva all'assegnazione, e in particolare nelle controversie sul subentro nel contratto di locazione, la pubblica amministrazione non esercita poteri autoritativi ma opera in un rapporto paritetico, con conseguente tutela davanti al giudice ordinario. Il giudizio deve quindi proseguire dinanzi al giudice ordinario competente per materia e territorio.
Norme richiamate
ricorso ex articolo 700 c.p.c.
norma invocata per la tutela cautelare d'urgenza rispetto al diniego di subentro nel contratto di locazione
art. 59, terzo comma, l. 69/2009
articoli 59, terzo comma, l.69/2009
norma richiamata per la proposizione del conflitto di giurisdizione
norma richiamata per il regolamento/conflitto di giurisdizione nel processo amministrativo
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione dipende dalla fase del procedimento: prima dell'assegnazione dell'alloggio opera la giurisdizione amministrativa, dopo l'assegnazione la controversia ricade nella giurisdizione ordinaria.
- La domanda di subentro nel contratto di locazione di un alloggio E.R.P., quando si fonda sulla pretesa successione nel rapporto già instaurato, tutela un diritto soggettivo e non una mera aspettativa alla formazione del rapporto, sicché appartiene al giudice ordinario.
- Il rigetto dell'istanza di voltura o subentro, in materia di locazioni E.R.P. successive all'assegnazione, non integra esercizio di un potere autoritativo discrezionale idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
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