Cassazione Penale, Sentenza n. 20329/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016). Decisione adottata il 28 febbraio 2022; deposito indicato successivamente.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 116, commi 1 e 13, del codice della strada. Con il ricorso si denunciava violazione degli articoli citati e di varie disposizioni del codice penale (art. 2, commi 2 e 4; artt. 129 e 157 c.p.). La Corte ha rilevato, in via preliminare, che il fatto contestato non è più previsto come reato in seguito alla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8 del 15/01/2016, che ha trasformato la materia in illecito amministrativo.
Norme richiamate
Originariamente norma penale contestata al ricorrente; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle modifiche legislative successive (d.lgs. n. 8/2016), il fatto disciplinato da questa norma non è più reato ma illecito amministrativo
Atto di depenalizzazione che ha trasformato la fattispecie prevista dall'art. 116 c.d.s. in illecito amministrativo; la Corte lo ha ritenuto decisivo per annullare la sentenza penale impugnata
Richiamati dal ricorrente come profili di illegittimità; dalla lettura della decisione emerge che la Corte non ha dovuto affrontarne l'ermeneutica perché la depenalizzazione ha reso irrilevante la persistenza del reato
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha svolto una valutazione sostanziale della questione essendo sopravvenuta la depenalizzazione della fattispecie
Richiamato dal ricorrente; come per le altre norme del codice penale, la questione è stata assorbita dalla valutazione sulla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016
Massime di principio
- Se una fattispecie penalmente rilevante viene depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, la condanna penale relativa può essere annullata a favore dell'imputato; la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio quando la modifica normativa rende il fatto non più previsto come reato.
- Occorre verificare sempre le disposizioni transitorie del provvedimento di depenalizzazione: talvolta la nuova disciplina stabilisce regole di retroattività o di conservazione delle sanzioni per fatti anteriori; se non vi sono elementi che mantengono la rilevanza penale, prevale la regola in favore dell'imputato.
- Quando la decisione si fonda su un mutamento normativo che elimina la natura penale del fatto, il giudice di legittimità può non dover riesaminare i profili probatori e procedurali già valutati in sede di merito, annullando la sentenza per sopravvenuta non punibilità della condotta.
- In casi analoghi è importante distinguere tra abolizione del reato (che estingue la rilevanza penale) e mera modifica della sanzione: nel primo caso si dà rilievo alla retroattività della norma favorevole, nel secondo la rilevanza penale può permanere con diversa entità di pena.
- Verificare sempre chi siano le parti processuali effettive nella fase impugnatoria (es. Pubblico Ministero, parti civili) e se esistano provvedimenti amministrativi sostitutivi o sanzioni amministrative che possano essere ora applicate in luogo della sanzione penale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →