Cassazione Penale, Sentenza n. 36774/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione contestando: 1) la qualificazione giuridica di due operazioni di uscita di liquidità dalla fallita COBE s.r.l., sostenendo che la restituzione di euro 766.500 al socio COPA s.r.l. dovesse essere qualificata come bancarotta preferenziale ai sensi dell'art. 216 comma 3 della legge fallimentare (perché ricondotta a restituzione di mutuo) e non come distrazione, rilevando assenza di prove documentali per considerarla un versamento in conto capitale; 2) l'assenza di prova decisiva e vizio di motivazione con riguardo al bonifico di euro 500.000 a favore della società Nava s.r.l., contestando l'autenticità della sottoscrizione e chiedendo una perizia calligrafica, nonché sostenendo che la ricorrente non si occupava della gestione amministrativa e bancaria e che aveva avuto accesso tardivo alla documentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente distinto tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo, applicando i criteri giurisprudenziali rilevanti (analisi della volontà delle parti, contabilizzazione nel patrimonio netto, finalita pratica e concreto svolgimento del rapporto). In particolare ha ritenuto che le somme versate da COSPA fossero destinate all'acquisto di terreno e avessero natura di conferimenti in conto capitale, sicche la loro restituzione integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione e non la bancarotta preferenziale. Quanto al bonifico di euro 500.000, la Corte ha ritenuto non decisiva la richiesta di perizia calligrafica, e ha concluso che la ricorrente, pur sostenendo mansioni tecniche, aveva comunque ruolo e consapevolezza tali da non escludere la sua responsabilita nell'operazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216 comma 3
La norma sulla bancarotta preferenziale e richiamata dalla ricorrente per sostenere che la restituzione al socio fosse riconducibile a mutuo esigibile; la Corte ha valutato che nel caso concreto la restituzione non aveva natura di credito esigibile e pertanto non rientrava nella fattispecie preferenziale
Richiamato in relazione alla postergazione della restituzione dei versamenti in conto capitale rispetto ai creditori sociali; la Corte ha ritenuto che i versamenti di COSPA avessero natura di conto capitale e dunque la loro restituzione violasse la regola di postergazione
disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1
Norma procedurale richiamata per definire i limiti dell'impugnazione in Cassazione e i motivi ammessi; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti da tale previsione
Massime di principio
- Per distinguere tra versamento in conto capitale e mutuo occorre ricostruire la volontà delle parti mediante prova complessiva: forma contrattuale se presente, contabilizzazione (iscrizione in patrimonio netto e nota integrativa), finalità pratica dell'erogazione e comportamento tenuto nel rapporto societario
- La restituzione di somme erogate in conto capitale integra, in caso di insolvenza societaria e prelievo a danno dei creditori, la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione; la restituzione di somme erogate a titolo di mutuo configura invece la bancarotta preferenziale
- L'assenza di un contratto scritto non esclude a priori la qualificazione come mutuo, ma la qualificazione richiede elementi probatori che dimostrino l'intento di creare un credito esigibile (accordi, contabilizzazione come debito, termini di restituzione, interessi, comportamenti coerenti)
- Richieste di accertamenti tecnico-peritali (es. perizia calligrafica) possono essere rigettate se la Corte ritiene che l'esito non sarebbe decisivo per escludere la responsabilità, specialmente quando altri elementi dimostrano la consapevolezza e il ruolo dell'amministratore nelle operazioni contestate
- Il fatto che in un gruppo societario la gestione amministrativa sia centralizzata in altra entità non esonera automaticamente l'amministratore di una controllata dalla responsabilità quando risulti che aveva ruoli decisionali o consapevolezza delle operazioni contestate
- In cassazione non è ammessa una semplice rivalutazione in fatto di elementi istruttori gia esaminati in merito; vizi di motivazione rilevanti devono essere specifici e non denotare una normale diversita di valutazione degli elementi probatori
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