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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42162/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Foggia e aveva riqualificato il fatto dagli artt. 110, 48 e 479 c.p. agli artt. 110, 48 e 480 c.p. Il Procuratore contestava la riclassificazione sostenendo che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre comporta valutazioni tecnico-discrezionali (idoneità di strutture, mezzi, personale; assenza di conflitti di interesse; formazione del responsabile) e quindi la falsità dell'atto dovrebbe rientrare nell'ambito dell'art. 479 c.p. (falso in atto pubblico) e non dell'art. 480 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre, disciplinata dalla legge regionale Puglia n. 34/2008 (art. 15), è un'autorizzazione amministrativa che rimuove i limiti all'esercizio di un'attività privata e si risolve in un'attestazione documentale della presenza di requisiti oggettivi; non produce effetti costitutivi/traslativi/modificativi/estintivi di situazioni giuridiche pubblicistiche. Pertanto la falsità si inquadra nell'art. 480 c.p.; la riqualificazione del reato ha posto, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura coercitiva, giustificando l'annullamento dell'ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, indicato nella imputazione congiunta degli addebiti

  • art. 48 cod. pen.

    Citato nell'imputazione; nel relativo contesto fa parte della formulazione della fattispecie contestata (non sviluppata analiticamente nella motivazione della Corte)

  • art. 479 cod. pen.

    atto pubblico caratterizzato dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica

    La norma tutela la veridicità degli atti pubblici che producono effetti giuridici pubblicistici: se l'atto ha tali caratteristiche la falsità rientra nell'art. 479 c.p.; la Corte ha precisato i criteri per distinguere questa ipotesi

  • art. 480 cod. pen.

    Ritenuto applicabile alla falsità dell'autorizzazione amministrativa che si risolve in un'attestazione documentale della sussistenza di requisiti oggettivi senza effetti pubblicistici costitutivi/traslativi; la Corte ha confermato che tale falsità rientra in quest'articolo

  • art. 280 cod. proc. pen.

    La riqualificazione del fatto ha inciso sulle condizioni di applicabilità della misura cautelare e, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., ha determinato l'insussistenza delle condizioni per la misura coercitiva

  • legge reg. Puglia n. 34 del 2008, art. 15

    riconoscere l'attività funebre quale esplicazione della più ampia libertà di impresa

    Stabilisce i requisiti oggettivi necessari per esercitare l'attività funebre e impone alla pubblica amministrazione la verifica della sussistenza di tali requisiti; la Corte ha ritenuto che la norma evidenzi carattere documentale e vincolato del rilascio dell'autorizzazione

Massime di principio

  • Per distinguere tra art. 479 e art. 480 c.p. il criterio decisivo è l'effetto giuridico prodotto dall'atto: se l'atto produce effetti costitutivi/traslativi/modificativi/estintivi di situazioni giuridiche pubblicistiche è atto pubblico e la falsità può rientrare nell'art. 479; se si limita ad attestare la sussistenza di requisiti per rimuovere limiti all'esercizio di un'attività privata (autorizzazione), la falsità rientra nell'art. 480.
  • La presenza di poteri di controllo o di vigilanza da parte dell'amministrazione non trasforma automaticamente una verifica documentale in una valutazione discrezionale: se la normativa richiede la verifica di requisiti oggettivi, l'istruttoria ha carattere vincolato.
  • In fatto di misure cautelari, la riqualificazione giuridica del fatto può incidere sulla sussistenza delle condizioni per la misura: un reato ricondotto a una fattispecie meno compatibile con la finalità della misura può comportarne l'annullamento.
  • Per valutare la natura di un provvedimento amministrativo è necessario esaminare la normativa regolamentare e i suoi effetti giuridici concreti; l'analisi sostanziale prevale sulla denominazione formale dell'atto.
  • Nei procedimenti penali, le censure che riguardano la natura discrezionale o vincolata di un atto amministrativo richiedono un esame puntuale dei requisiti normativi richiesti per il rilascio dell'atto e delle modalità dell'istruttoria svolta dall'amministrazione.

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