Cassazione Penale, Sentenza n. 44279/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (giudice dell'esecuzione) che ha riconosciuto la continuazione tra più condanne irrevocabili e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo: 1) che il giudice dell'esecuzione ha omesso la necessaria riduzione della pena per i reati già uniti in continuazione nelle precedenti sentenze (ha operato un mero cumulo materiale per le sentenze nn. 1 e 2); 2) che, con riguardo al reato ritenuto più grave nella sentenza n.4 (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90), sono state omesse le attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione e in diversa composizione, per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e quindi operare aumenti autonomi per i reati satellite; non può fissare aumenti superiori a quelli stabiliti con le sentenze irrevocabili e deve motivare l'individuazione della pena-base e l'entità dei singoli aumenti, oltre a esplicitare il trattamento delle attenuanti generiche già riconosciute.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento in sede di esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra condanne irrevocabili; il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena secondo i criteri previsti dalla Cassazione: scorporare le aggregazioni operate in sede di cognizione, individuare il reato più grave e applicare gli aumenti per i reati satellite.
Norma sulla continuazione e cumulabilità delle pene: la Corte richiama che, nella rideterminazione sanzionatoria, gli aumenti per i reati satellite non possono eccedere quelli fissati dalle sentenze di cognizione e devono essere calcolati dopo aver individuato il reato più grave.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Grounds of cassation invocati dal ricorrente per vizi di motivazione e violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Principi direttivi per la determinazione della pena (criteri e limiti): richiamato come parametro entro il quale il giudice esercita il potere discrezionale nella determinazione della pena-base.
Criteri di determinazione della pena (circostanze attenuanti/agggravanti e criteri di graduazione): la Corte sottolinea l'obbligo di motivare l'applicazione e la misura degli aumenti nei termini di questi parametri.
Norme sostanziali sui delitti in materia di stupefacenti contestati al ricorrente; rilevano ai fini della gravità delle condotte ma non modificano i principi procedurali di cui sopra.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione ridefinisce la pena per continuazione tra reati giudicati separatamente deve prima scorporare le aggregazioni operate nelle sentenze di cognizione e individuare il reato effettivamente più grave su cui fondare il nuovo computo.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati rispetto alla pena come fissata per il reato più grave e non possono essere superiori agli aumenti già stabiliti nelle sentenze irrevocabili di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione è titolare di discrezionalità ma deve motivare sia la scelta della pena-base sia l'entità dei singoli aumenti (artt. 132 e 133 c.p.); la motivazione deve essere sufficiente a consentire il controllo giurisdizionale e non può limitarsi a formule generiche sulla gravità o pervicacia.
- Se in sede di cognizione sono state riconosciute attenuanti generiche, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare se e come tali attenuanti sono state considerate nel nuovo calcolo della pena; l'omissione determina vizio di motivazione.
- Non è ammesso un mero cumulo materiale di pene già determinate: la procedura di rideterminazione per continuazione richiede un nuovo calcolo che eviti doppie conteggi e rispetti i limiti degli aumenti previsti dalle singole sentenze.
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