Cassazione Penale, Ordinanza n. 29090/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per coltivazione di piante di canapa indiana da cui era stata ricavata sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso di 683,3 grammi e con principio attivo del 4,4%, da cui erano state stimate 1188 dosi medie singole. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, lamentando mancanza e illogicità della motivazione in punto di esclusione della destinazione ad uso personale dello stupefacente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la verifica sull'uso personale della sostanza deve essere compiuta dal giudice di merito considerando globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto: il solo dato ponderale, anche se superiore ai limiti tabellari, non fonda da solo una presunzione decisiva di destinazione a uso non personale, ma può concorrere con altri elementi. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato sia il rilevante dato quantitativo, sia le modalità organizzate della coltivazione, svolta in una serra indoor con telaio ricoperto, lampada specifica per la crescita e fertilizzanti, elementi incompatibili con una modesta coltivazione domestica. Ritenuta esaustiva e non illogica la motivazione dei giudici di merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la fattispecie di reato oggetto di contestazione; la Corte considera rilevante, per escludere l'uso personale, il dato quantitativo dello stupefacente e le modalità organizzate della coltivazione.
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 309/1990
Il superamento dei limiti tabellari non determina, da solo, una presunzione assoluta di destinazione della droga a uso non personale; occorre una valutazione globale delle circostanze del caso.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali si accompagna la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La destinazione a uso personale della sostanza stupefacente non può essere esclusa o affermata in base al solo dato ponderale, dovendo il giudice valutare tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.
- Il superamento dei limiti tabellari non integra una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio, ma il quantitativo rinvenuto può concorrere, insieme ad altri indici, a dimostrare la finalità non personale.
- La presenza di modalità organizzate di coltivazione o detenzione, incompatibili con un uso domestico o occasionale, costituisce elemento decisivo per escludere l'uso personale e confermare la rilevanza penale della condotta.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a censurare la motivazione senza evidenziare reali fratture logiche nella valutazione di merito, ed essa risulta congrua e coerente, il ricorso è inammissibile.
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