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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10336/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania del 24/09/2020 per violazione di legge (art. 157 cod.pen.), con la quale il ricorrente lamenta che la Corte di appello, nell'applicare la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod.proc.pen., non abbia rilevato che il reato indicato al capo B) (resistenza a pubblico ufficiale) era estinto per prescrizione, siccome la recidiva qualificata era stata esclusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso (anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 27/10/2022) e lo ha ritenuto fondato. Ha rilevato che, calcolati i termini di prescrizione (art. 157 cod.pen.), gli effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni processuali (art. 161 cod.pen.) e tenuto conto dell'esclusione della recidiva (art. 99, comma 4 cod.pen.), il termine di prescrizione si è completamente compiuto il 10/10/2019, cioè anteriormente alla sentenza di appello del 24/09/2020. Ha perciò annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al capo B) perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena complessiva escludendo la porzione riferita al reato estinto: pena base per ricettazione ridotta per le circostanze e per il rito e determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 267,00 di multa.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod.proc.pen.

    Regola il procedimento per patteggiamento; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate ai sensi di questa norma quando si deduca omissione di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 157 cod.pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione (sei anni per i delitti puniti con pena fino a sei anni); la Corte ha applicato tale termine al reato di resistenza contestato e ne ha verificato il decorso temporale.

  • art. 161 cod.pen.

    Disciplina gli effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni sulla prescrizione (tra cui l'aumento di un quarto per gli atti interruttivi e il computo delle sospensioni processuali); la Corte ha calcolato gli allungamenti dovuti a interruzioni e alle sospensioni nei due gradi di giudizio.

  • art. 99, comma quarto, cod.pen.

    Prevede la recidiva qualificata che può aggravare il trattamento sanzionatorio e incidere sul calcolo della prescrizione; nel caso la recidiva era stata esclusa in appello, quindi non poteva essere usata come correttivo per il computo della prescrizione.

  • art. 337 cod.pen. (richiamato nel provvedimento)

    Nel testo della sentenza è citato l'art. 337 come riferimento al delitto ascritto al ricorrente; la Corte ha comunque effettuato il calcolo della prescrizione in relazione alla tipologia e alla pena prevista per il reato contestato.

Massime di principio

  • Il patteggiamento ai sensi dell'art. 599-bis non impedisce al giudice di legittimità di esaminare, in cassazione, questioni di diritto quali l'omissione di dichiarazione dell'estinzione per prescrizione: il ricorso è ammissibile per tali censure.
  • Nel valutare se un reato sia estinto per prescrizione occorre calcolare con attenzione il termine previsto dall'art. 157 cod.pen., gli effetti degli atti interruttivi e delle sospensioni ai sensi dell'art. 161 cod.pen. e ogni correttivo derivante dalla recidiva; l'esclusione in sede di merito di una recidiva impedisce di usarla per allungare la prescrizione.
  • Se la Cassazione accerta che la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, può annullare senza rinvio la parte della decisione affetta dal vizio e, quando possibile, rideterminare la pena residua sulla base delle statuizioni di merito.
  • In caso di plurimi capi di imputazione con pene concorrenti, l'estinzione per prescrizione di uno solo dei reati richiede la ricalcolazione del trattamento sanzionatorio complessivo escludendo la porzione riferita al reato estinto.
  • Le difese che impugnano decisioni in patteggiamento dovrebbero verificare e documentare il decorso dei termini di prescrizione e l'applicabilità o meno di aggravanti che ne influenzano il calcolo.

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