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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36735/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale di Taranto, confermata in sede di reclamo dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. La società poi ricorrente in cassazione aveva contestato la valutazione dello stato di insolvenza, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il valore della c.d. "library" cinematografica, i crediti vantati dalla fallita, alcuni strumenti finanziari partecipativi, contratti di associazione in partecipazione e il valore di una partecipazione societaria, oltre a dedurre un errore nel calcolo del triennio rilevante ai fini della fallibilità. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 18 l. fall. assumendo che il giudice di merito avesse illegittimamente reputato inammissibili le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio perché non proposte nella fase prefallimentare, in contrasto con il principio di devoluzione piena del reclamo. Con il terzo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte d'appello valutato compiutamente gli elementi patrimoniali e finanziari indicati, che a suo dire avrebbero escluso l'insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie sullo stato di insolvenza; ha inoltre precisato che l'art. 1 l. fall. consente di considerare il periodo dalla data di inizio dell'attività se inferiore al triennio. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché la Corte d'appello non aveva dichiarato inammissibili le censure alla CTU, ma le aveva esaminate, valorizzando comunque la situazione di decozione e l'assenza di assets facilmente liquidabili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava ancora una revisione del merito: la Corte ha osservato che i fatti relativi al valore della library e degli strumenti finanziari erano stati già considerati dal giudice di merito, mentre il valore della partecipazione in altra società non era decisivo ai fini della valutazione dinamica dell'insolvenza. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per i presupposti della trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 18 l. fall.

    norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte esclude che il giudice di merito abbia violato il principio devolutivo.

  • artt. 116 e 64 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente, ma la censura è stata letta come richiesta di rivalutazione del merito, non come vera violazione di legge.

  • artt. 1 e 5 l. fall.

    richiamati per i presupposti soggettivi e oggettivi della fallibilità e per la nozione di stato di insolvenza; la Corte ribadisce che l'insolvenza va apprezzata in modo dinamico rispetto alla capacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni.

  • art. 15 l. fall.

    citato tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque preso in esame.
  • Nella verifica dello stato di insolvenza, il giudice deve considerare in modo dinamico la capacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni, senza attribuire rilievo decisivo a cespiti solo astrattamente esistenti o non prontamente liquidabili.
  • In sede di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, le doglianze sulla CTU non sono fondate se risulta che il giudice di merito le ha effettivamente esaminate e valutate, anche in presenza di una diversa conclusione sul piano del merito.
  • Il periodo rilevante per i requisiti di fallibilità ex art. 1 l. fall. si calcola, se l'attività ha durata inferiore, dall'inizio dell'attività stessa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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