Cassazione Penale, Sentenza n. 08640/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (prescrizione massima maturata in data 01/01/2025). La pronuncia di annullamento è motivata anche dalla omissione della Corte territoriale nel valutare il motivo relativo all'art. 131-bis c.p.; tuttavia, essendo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, non è stato disposto il rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). In appello il motivo era stato sollevato (secondo motivo), ma la sentenza della Corte di appello non lo aveva affrontato né motivato; la Corte di cassazione ha quindi rilevato la carenza motivazionale limitatamente alla causa di non punibilità per particolare tenuità e ha annullato la sentenza per quella parte. Successivamente il Collegio ha verificato d'ufficio l'eventuale sussistenza di cause estintive del reato e, come evidenziato dal Procuratore generale, ha rilevato che la prescrizione massima era maturata il 01/01/2025.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Indica il reato contestato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) che ha formato oggetto della condanna in primo grado e della revisione in appello
La normativa sulla 'particolare tenuità del fatto' era stata invocata dal ricorrente; la Corte territoriale non ha dato risposta né motivazione a tale motivo di appello, sicché la Cassazione ha ritenuto fondata la censura per difetto di motivazione limitatamente a questa causa di non punibilità
prescrizione (normativa di riferimento procedurale/sostanziale)
prescrizione massima maturata in data 01/01/2025
La Corte ha verificato d'ufficio l'esistenza di cause estintive del reato e ha accertato che la prescrizione era già maturata; conseguentemente ha annullato senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
Decreto Primo Presidente Corte di cassazione
decreto n. 68 del 28/4/2016
Ha consentito la redazione della motivazione in forma semplificata per la presente sentenza
Massime di principio
- Se il ricorrente denuncia un difetto di motivazione su un punto specifico (es. applicazione dell'art. 131-bis), la Corte di cassazione verifica se la Corte territoriale ha effettivamente risposto al motivo; l'omissione può determinare l'annullamento limitato a quella questione.
- Quando la Cassazione rileva un vizio che impone annullamento, è tenuta a verificare l'eventuale esistenza di cause estintive del reato (es. prescrizione) e, se il reato è già estinto, può annullare senza rinvio per estinzione.
- La declaratoria di prescrizione può portare all'annullamento senza rinvio anche se il vizio iniziale riguardava la motivazione su una causa di non punibilità: l'estinzione sopravviene e rende inutile il rinvio per nuovo esame.
- La Corte di appello deve motivare espressamente sulle richieste di proscioglimento per particolare tenuità; motivazioni generiche o la valutazione parziale dei profili non sostituiscono un esame specifico richiesto dalle parti.
- In processi per reati soggetti a termini di prescrizione, le parti e i giudici di merito dovrebbero calcolare e valutare tempestivamente gli effetti dei termini prescrizionali, perché la prescrizione può interrompere o rendere inefficaci gli esiti di impugnazioni successive.
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