Cassazione Civile, Ordinanza n. 05548/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, proposta da una società del gruppo rimasta in bonis, per crediti collegati a un contratto di locazione di un immobile originariamente acquisito nell'ambito di una più complessa operazione di leasing e riorganizzazione societaria del gruppo. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo non infondata la tesi della simulazione dell'operazione e, in particolare, della simulazione del contratto di locazione, valorizzando la logica infragruppo e un preteso conflitto di interessi. Il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l.fall., aveva invece respinto l'eccezione di simulazione, ma aveva ritenuto fondato il rilievo di annullabilità del contratto di locazione per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2475-ter e 1394 c.c., sostenendo l'irragionevolezza della decisione, l'assenza di un concreto pregiudizio per la società resistente, l'erronea valorizzazione ex post dell'operazione, la mancata considerazione della pretesa insussistenza di un danno per la società poi in amministrazione straordinaria, la mancata sospensione del giudizio in attesa di altra causa di responsabilità e l'irrilevanza dell'operazione in capo alla resistente, poiché il contratto di leasing sarebbe stato originariamente stipulato da altra società poi incorporata. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione delle risultanze istruttorie, perché il tribunale avrebbe affermato l'esistenza di un danno certo e immediato senza considerare la perizia di parte, che descriveva l'operazione come vantaggiosa per la resistente e per il gruppo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che talune censure fossero nuove e quindi non scrutinabili in cassazione, perché non risultavano trattate nel provvedimento impugnato e non erano state adeguatamente dedotte nei gradi di merito; ha escluso, inoltre, la praticabilità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Nel merito dell'impostazione difensiva, la Corte ha osservato che i motivi, pur formalmente costruiti come violazioni di legge e vizi processuali, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal tribunale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha aggiunto che il tribunale aveva fornito una motivazione ampia e coerente sul conflitto di interessi, evidenziando l'antagonismo tra l'interesse della società opponente a massimizzare canoni e profitto dell'immobile e quello della resistente a godere del bene alle condizioni economicamente migliori, e spiegando perché il c.d. vantaggio compensativo non fosse stato dimostrato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che non vi era travisamento della prova rilevante ai fini dell'errore di fatto, né violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva effettivamente considerato la perizia di parte e non era tenuto né a confutarla analiticamente né a disporre una consulenza tecnica d'ufficio.
Norme richiamate
È richiamato come rimedio di opposizione allo stato passivo nell'ambito del quale la controversia è stata introdotta.
È richiamato per affermare che il curatore/organo concorsuale può eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e l'inefficacia del titolo, anche se l'azione è prescritta.
La Corte richiama la disciplina del conflitto di interessi nelle s.r.l., distinguendo tra annullabilità dei contratti conclusi dall'amministratore rappresentante in conflitto e impugnazione delle decisioni del consiglio adottate con voto determinante dell'amministratore in conflitto.
È richiamato in relazione al conflitto di interessi del rappresentante e alla necessità che il conflitto sia concreto, non astratto o presunto.
È evocato per l'ipotesi del contratto con sé stesso o del contenuto predeterminato dal rappresentato, quale limite all'annullabilità.
La Corte esclude che, nel caso di opposizione allo stato passivo, sia configurabile la sospensione necessaria in attesa della definizione di un separato giudizio di responsabilità.
È chiarito che la sua violazione non può essere dedotta come semplice dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per il dedotto errore di percezione, ma la Corte lo reputa inconferente rispetto alla critica proposta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per chiarire che il travisamento della prova o l'omesso esame di fatti decisivi devono essere dedotti, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale, non come mera violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per ribadire l'onere di specificità del ricorso per cassazione, che deve indicare puntualmente le affermazioni di diritto censurate.
È richiamato con riferimento alla separata azione di responsabilità promossa dai commissari straordinari contro amministratori e sindaci.
È richiamato nel racconto fattuale come base di una domanda prenotativa di concordato in continuità nell'ambito del progetto di ristrutturazione del gruppo.
Massime di principio
- Nel conflitto di interessi societario non basta la mera coincidenza soggettiva o l'appartenenza al medesimo gruppo: occorre accertare in concreto un'antagonistica incompatibilità tra gli interessi perseguiti dai soggetti coinvolti, con riferimento allo specifico atto o negozio.
- L'eventuale utilità complessiva di un'operazione per il gruppo non esclude di per sé il conflitto di interessi; il c.d. vantaggio compensativo deve essere provato e deve risultare concreto, attuale o comunque ragionevolmente idoneo a compensare gli effetti immediatamente pregiudizievoli dell'operazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio né una rivalutazione del merito dell'accertamento compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con il dissenso sulla ponderazione delle prove: ricorre solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti consentiti.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni risultanza istruttoria o ogni perizia di parte, essendo sufficiente che la motivazione mostri di averle considerate e che la scelta probatoria sia logicamente coerente.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'organo concorsuale può paralizzare il credito anche eccependo l'annullabilità o l'inefficacia del titolo su cui il credito si fonda, senza necessità di promuovere necessariamente un autonomo giudizio di annullamento.
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