Cassazione Penale, Ordinanza n. 04207/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio e rideterminato la pena anche in applicazione della continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi critici rispetto a una motivazione ritenuta logicamente corretta. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica del fatto, ma la doglianza è stata considerata indeducibile perché sostanzialmente ripetitiva delle deduzioni già formulate in appello e disattese. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego era sorretto da motivazione sufficiente, fondata anche sull'offensività della condotta e sul cospicuo valore economico del bene. Con il quarto motivo ha censurato l'aumento di pena per la continuazione tra reati; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata indicava gli indici utilizzati per quantificare l'aumento e rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto generico il primo motivo, non specifico e quindi non deducibile il secondo, manifestamente infondati il terzo e il quarto. È stata richiamata, tra l'altro, la regola della "doppia conforme" per la lettura congiunta delle sentenze di merito e il principio secondo cui, in tema di riciclaggio, non occorre l'accertamento giudiziale del delitto presupposto quando la provenienza illecita del denaro sia desumibile da prove logiche. È stata inoltre ribadita la necessità di motivare gli aumenti di pena per i reati satellite in modo distinto e proporzionato, senza trasformarli in un cumulo materiale mascherato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi di critica alla sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.
Nella continuazione il giudice deve determinare l'aumento di pena entro i limiti di legge, con motivazione idonea a evitare un surrettizio cumulo materiale di pene.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico complesso argomentativo, così che la censura di legittimità deve confrontarsi con entrambe.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a formule generiche o meramente assertive e non individua gli specifici passaggi della motivazione che si assumono erronei.
- Non è deducibile in cassazione un motivo che si risolva nella mera riproposizione di questioni già formulate in appello e già disattese, se non accompagnato da una critica effettivamente argomentata alla decisione impugnata.
- In tema di riciclaggio, integra il reato la condotta idonea a ostacolare anche solo l'individuazione della provenienza delittuosa del denaro; non è necessario l'accertamento giudiziale del reato presupposto nei suoi dettagli, potendo la sua esistenza essere desunta da prove logiche.
- Ai fini del riciclaggio è sufficiente che la tracciabilità del bene provento del reato sia ostacolata, non occorrendo che sia completamente impedita.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- In tema di continuazione, l'aumento di pena per ciascun reato satellite deve essere autonomamente determinato e motivato in relazione alla sua entità, in modo da consentire il controllo di proporzione e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
- La motivazione sull'aumento per continuazione è sufficiente se dalla sentenza emergono gli indici utilizzati per la quantificazione e se non risulta un uso surrettizio del cumulo materiale.
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