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Parere

Parere n. 991/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- avverso l’annullamento del provvedimento del 27.05.2021 di revoca della formazione del silenzio assenso formatosi sulle domande di condono prot. 5063 del 24 febbraio 1995 e 11302 del 31 marzo 1995;

Giustizia amministrativa202400836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale del 27 maggio 2021 di revoca del silenzio-assenso asseritamente formatosi su due domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la revoca comunale del preteso silenzio-assenso formatosi sulle domande di condono edilizio presentate nel 1995, deducendo, tra l’altro, violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, elusione del giudicato, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, omessa comparazione degli interessi e sviamento. La ricorrente sosteneva che il silenzio-assenso si fosse perfezionato per il decorso del termine previsto dalla legge, dopo l’integrazione documentale, e che il Comune non potesse successivamente revocare o annullare il titolo dopo oltre dieci anni. Nel corso del procedimento consultivo, tuttavia, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale, resa in un giudizio cui la ricorrente era parte, ha definitivamente accertato che nessun provvedimento tacito di condono si era formato, poiché l’intero edificio abusivo superava il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, intervenuta nel giudizio promosso dalla stessa ricorrente contro i dinieghi di condono, aveva accertato in via definitiva l’insussistenza del silenzio-assenso, ritenendo necessario non solo il decorso del termine e l’adempimento degli oneri documentali, ma anche la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per la sanatoria. Poiché il limite volumetrico era stato superato con riferimento all’intero edificio abusivo, il titolo tacito non si era mai perfezionato. L’eventuale annullamento della revoca non avrebbe quindi potuto far rivivere un titolo edilizio inesistente, con conseguente mancanza di un interesse attuale e concreto alla decisione. La Sezione ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l’infondatezza delle censure nel merito: non vi era elusione del giudicato; l’irrevocabilità del permesso di costruire non era invocabile in assenza di un titolo valido; le doglianze partecipative non dimostravano un pregiudizio concreto; il superamento della volumetria condonabile risultava accertato secondo il criterio dell’intero fabbricato; e l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia prevaleva sull’interesse alla conservazione di un titolo mai validamente conseguito.

Osservazioni

Silenzio-assenso e sopravvenuta carenza di interesse

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale, pronunciata in un giudizio cui la ricorrente era parte, ha definitivamente accertato che il silenzio-assenso sul condono non si era formato per il difetto dei requisiti sostanziali, in particolare per il superamento del limite volumetrico. L’eventuale annullamento della revoca non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta.

Elusione del giudicato

Non sussiste elusione del giudicato, poiché la pronuncia invocata dalla ricorrente riguardava ricorsi diversi e non poteva estendere i propri effetti alla pratica della medesima ricorrente, definita dalla successiva sentenza che ha escluso la formazione del titolo tacito.

Autotutela e irrevocabilità del titolo edilizio

L’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 non è invocabile in assenza di un valido titolo edilizio. La qualificazione formale dell’atto comunale come revoca è irrilevante, poiché il ritiro non può incidere su un silenzio-assenso mai perfezionatosi.

Contraddittorio procedimentale

Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e alla violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 sono infondate, non essendo stato dimostrato un pregiudizio concreto. Le ragioni ostative, fondate sull’eccedenza volumetrica, erano oggettive, già note e oggetto di istruttoria.

Limite volumetrico del condono

Il calcolo della volumetria condonabile deve essere riferito all’intero edificio abusivo. Anche considerando il solo vano scala, la ricorrente non ha dimostrato che l’eccedenza rispetto al limite previsto dal regolamento edilizio non determinasse comunque il superamento della soglia, quantificato dal Comune in 88,75 metri cubi.

Comparazione degli interessi e affidamento

L’assenza di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato non determina l’illegittimità dell’atto quando viene in rilievo un abuso edilizio di rilevanti dimensioni, confermato da una sentenza penale definitiva, e il privato invoca la conservazione di un titolo mai validamente conseguito.

Norme richiamate

  • art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Il silenzio-assenso sul condono edilizio non si forma per il solo decorso del termine e per l’adempimento degli oneri documentali, ma presuppone la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali della sanatoria, incluso il rispetto del limite volumetrico.

  • art. 21-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241

    La revoca presuppone un titolo esistente e non può produrre effetti utili quando l’atto tacito asseritamente ritirato non si è mai perfezionato.

  • art. 21-nonies legge 7 agosto 1990, n. 241

    L’eventuale riqualificazione dell’atto come annullamento d’ufficio sarebbe comunque irrilevante ai fini della controversia, poiché mancava un titolo edilizio valido da annullare.

  • art. 11 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’irrevocabilità del permesso di costruire non può essere invocata in assenza di un valido titolo edilizio perfezionato.

  • artt. 7, 10 e 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    L’eventuale irregolarità della comunicazione di avvio o del contraddittorio non conduce all’annullamento in assenza della prova di un pregiudizio concreto, soprattutto quando le ragioni ostative siano oggettive e già conosciute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del termine procedimentale e per l’adempimento degli oneri documentali, quando difettino i requisiti sostanziali previsti dalla legge per la sanatoria.
  • Il limite volumetrico previsto per il condono deve essere verificato con riferimento all’intero edificio abusivo quando le singole unità immobiliari costituiscano parti di un unico fabbricato abusivo.
  • È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’atto di ritiro di un titolo edilizio tacito quando una pronuncia definitiva abbia accertato che quel titolo non si è mai perfezionato: l’eventuale annullamento dell’atto di ritiro non potrebbe attribuire alcuna utilità al ricorrente.
  • L’irrevocabilità del permesso di costruire presuppone l’esistenza di un valido titolo edilizio e non può essere invocata per conservare un titolo tacito mai validamente formatosi.
  • In presenza di un abuso edilizio rilevante, eccedente limiti volumetrici inderogabili e confermato da una sentenza penale definitiva, l’interesse pubblico al ripristino della legalità può prevalere sull’interesse del privato alla conservazione di un titolo edilizio mai validamente conseguito.

Revoca del silenzio-assenso su domande di condono edilizio

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune competente, avverso il provvedimento del 27 maggio 2021 con cui era stata disposta la revoca del silenzio-assenso asseritamente formatosi su due domande di condono presentate ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994. Il parere è stato richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Vicenda amministrativa e giudiziaria

Le domande riguardavano due unità immobiliari inserite in un fabbricato abusivo composto da sedici appartamenti. Il Comune aveva inizialmente adottato, nel 2016, provvedimenti di diniego della sanatoria. La ricorrente li aveva impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale, sostenendo che il decorso del termine e l’integrazione della documentazione avessero determinato la formazione del silenzio-assenso.

Nel successivo giudizio amministrativo, definito con sentenza pubblicata il 29 maggio 2025, il Tribunale ha escluso che il silenzio-assenso si fosse formato. La decisione ha aderito all’orientamento secondo cui, in materia di condono, il decorso del termine non è sufficiente se mancano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge. In particolare, il fabbricato superava il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994.

Motivi del ricorso straordinario

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994;
  • l’elusione del giudicato e lo sviamento del potere;
  • l’irrevocabilità del titolo edilizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001;
  • l’assenza dei presupposti per la revoca o per l’annullamento d’ufficio;
  • la mancata comparazione tra interessi pubblici e privati;
  • la violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990;
  • l’erroneità delle ragioni poste dal Comune a fondamento del ritiro, tra cui il superamento della volumetria, la procedura penale R.E.S.A., la vicenda relativa alla polizza fideiussoria e la destinazione dell’immobile a edilizia residenziale pubblica.

Accertamento dell’inesistenza del titolo tacito

La Sezione ha posto al centro della decisione la sentenza del Tribunale amministrativo regionale resa nel giudizio promosso dalla stessa ricorrente contro i dinieghi di condono. Tale pronuncia ha definitivamente stabilito che il silenzio-assenso non si era validamente formato.

Secondo il Consiglio di Stato, l’atto presupposto dell’autotutela comunale, ossia il preteso silenzio-assenso, deve quindi considerarsi giuridicamente inesistente. L’eventuale annullamento della revoca non avrebbe potuto far rivivere un titolo edilizio mai perfezionatosi.

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La posizione della ricorrente non risultava lesa dalla revoca del 2021, ma dall’originario diniego della domanda di condono, già ritenuto legittimo nel merito dal giudice amministrativo.

La sopravvenuta pronuncia definitiva ha dunque privato la ricorrente di un interesse attuale e concreto alla decisione sul provvedimento di ritiro: anche un eventuale annullamento della revoca non avrebbe prodotto alcun risultato utile.

Valutazione delle censure nel merito

La Sezione ha comunque esaminato le doglianze ad abundantiam, ritenendole infondate.

Quanto al giudicato, la pronuncia invocata dalla ricorrente riguardava altri ricorsi e non poteva estendere i propri effetti alla sua pratica, per la quale il giudice amministrativo aveva autonomamente accertato l’assenza dei presupposti oggettivi della sanatoria.

L’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, relativo all’irrevocabilità del permesso di costruire, non poteva essere invocato in assenza di un valido titolo edilizio. Inoltre, la qualificazione dell’atto comunale come revoca non assumeva rilievo decisivo, poiché il ritiro era comunque irrilevante rispetto a un titolo mai perfezionatosi.

Le censure relative alla partecipazione procedimentale sono state respinte perché non era stato dimostrato un pregiudizio concreto. Le ragioni ostative, in particolare l’eccedenza volumetrica, erano oggettive, già note e adeguatamente esaminate dall’amministrazione e dal giudice amministrativo.

Volumetria e affidamento

Il calcolo della volumetria doveva essere effettuato con riferimento all’intero edificio abusivo. Il Tribunale amministrativo aveva inoltre osservato che, anche considerando il solo vano scala, la ricorrente non aveva dimostrato che l’eccedenza rispetto ai 25 metri quadrati previsti dal regolamento edilizio non comportasse comunque il superamento della soglia, quantificato dal Comune in 88,75 metri cubi.

La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’affidamento del privato non è tutelabile quando l’abuso violi limiti volumetrici inderogabili e l’intero fabbricato sia stato interessato da una sentenza penale definitiva e da una procedura R.E.S.A.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando comunque l’infondatezza delle censure nel merito. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutelaInvalidità del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimo affidamento

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