Cassazione Penale, Sentenza n. 27109/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una imputata che, nel contesto di una colonia felina randagia nel Comune di Bovalino, era stata: a) assolta dal capo A per la violazione di un'ordinanza sindacale che vietava la somministrazione di cibo agli animali randagi su suolo pubblico/privato aperto al pubblico, con sanzione amministrativa alternativa; b) condannata al capo B per il reato di getto pericoloso di cose, per avere, tramite la somministrazione di cibo e acqua ai gatti randagi lungo via G. Ruffo, provocato deiezioni, scarti di cibo e acqua stagnante idonei a molestare i residenti. Il ricorso deduceva cinque motivi: 1) contro il capo assolutorio, si lamentava che il Tribunale avesse usato la formula "perché il fatto non costituisce reato" invece di "perché il fatto non sussiste", sostenendo la necessità di disapplicare l'ordinanza sindacale illegittima; 2) contro la condanna ex art. 674 c.p., si contestava l'assenza di una posizione di garanzia e l'erronea individuazione del luogo di consumazione, perché il pregiudizio sarebbe avvenuto nel giardino privato della parte civile e non sulla pubblica via; si sosteneva inoltre che chi accudisce una colonia felina non assume una posizione di custodia assimilabile a quella del detentore di cani e che l'applicazione dell'art. 40 cpv. c.p. costituirebbe analogia in malam partem; 3) si invocava la particolare tenuità del fatto; 4) si chiedeva la sospensione condizionale della pena; 5) si censurava la condanna integrale alle spese della parte civile, assumendo la soccombenza solo parziale e l'erroneità della liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa al primo motivo, ritenendo comunque corretta la valutazione del Tribunale sulla natura solo amministrativa della violazione dell'ordinanza, ma ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che il fatto contestato al capo B non integri l'art. 674 c.p. perché la condotta accertata non era un getto o versamento diretto su luogo di pubblico transito o su luogo privato di comune o altrui uso, bensì una supposta provocazione di deiezioni da parte di gatti randagi in un giardino privato. Inoltre ha escluso che l'imputata rivestisse una posizione di garanzia idonea a fondare una responsabilità omissiva impropria: l'accudimento e il foraggiamento di una colonia felina libera non equivalgono a detenzione/custodia penalmente rilevante, né la disciplina sui cani può essere estesa analogicamente ai felini. Conseguentemente la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B, perché il fatto non sussiste; restano assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto. Sul capo A, la formula è stata rettificata in diritto come "il fatto non è previsto dalla legge come reato", ma la statuizione assolutoria è rimasta ferma.
Norme richiamate
reato contravvenzionale sussidiario, configurabile solo se la violazione del provvedimento legalmente dato non sia altrimenti sanzionata; nel caso concreto la violazione dell'ordinanza era depenalizzata/amministrativamente sanzionata, sicché non integrava il reato.
il getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone richiede che la condotta avvenga in luogo di pubblico transito o in luogo privato di comune o altrui uso; la norma tutela l'incolumità pubblica e punisce anche condotte omissive solo se sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento.
la causalità omissiva può operare anche per reati di pericolo, ma solo se il soggetto riveste una posizione di garanzia fondata su una relazione qualificata con la fonte del rischio e su poteri effettivi di controllo/custodia.
l'imputato ha interesse a impugnare una formula assolutoria meno favorevole per ottenere una formula di proscioglimento più ampia e con effetti extrapenali migliori.
la Corte ha disposto la rettifica della formula assolutoria del primo capo, senza incidere sulla sostanza del proscioglimento.
le diverse formule assolutorie producono effetti differenti nei giudizi civili di risarcimento, rilevanti ai fini dell'interesse a impugnare.
le formule assolutorie per fatto insussistente hanno effetti più favorevoli nei giudizi amministrativi/disciplinari, giustificando l'interesse all'impugnazione.
invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il motivo è rimasto assorbito dall'annullamento del capo B.
richiamato per la sospensione condizionale della pena, questione assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
la giurisprudenza sulla custodia dei cani non è automaticamente estensibile ai felini randagi, poiché la pericolosità e il correlato dovere di custodia riguardano il diverso ambito degli animali pericolosi o comunque detenuti.
art. 50, comma 4, d.lgs. 267/2000
fondamento del potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica.
art. 1, comma 1, r.d. 1265/1934
richiamato quale base della funzione di massima autorità sanitaria locale.
legge-quadro sul randagismo; rileva per la tutela delle colonie feline libere e per escludere che il semplice accudimento trasformi il referente in detentore penalmente garante.
legge regione Calabria n. 45 del 3/10/2023
definisce la colonia felina come gruppo di gatti che vivono in libertà e disciplina il referente/tutor di colonia; utilizzata per escludere una posizione di garanzia assimilabile alla custodia in senso penalistico.
artt. 4 e 5, legge 20/3/1865 n. 2248, allegato E
richiamati quale base della disapplicazione incidenter tantum dell'atto amministrativo illegittimo, che nel caso concreto è stata esclusa.
Massime di principio
- Per la configurabilità dell'art. 650 c.p. il provvedimento amministrativo asseritamente violato deve essere legalmente dato e non altrimenti sanzionato; se la condotta è già punita solo in via amministrativa, manca il presupposto della fattispecie penale.
- L'imputato assolto con formula di proscioglimento fondata su ragioni di diritto conserva interesse a impugnare per ottenere una formula più ampia e più favorevole sul piano degli effetti extrapenali, come "il fatto non sussiste".
- La formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" è quella corretta quando manca la corrispondenza del fatto a una fattispecie incriminatrice per assenza di previsione normativa o per depenalizzazione, mentre "il fatto non costituisce reato" attiene alla carenza dell'elemento soggettivo.
- Il reato di cui all'art. 674 c.p. richiede che il getto o versamento avvenga in un luogo di pubblico transito oppure in un luogo privato di comune o altrui uso; se il pregiudizio si manifesta in un luogo privato tout court, manca un elemento costitutivo della fattispecie.
- La contravvenzione di getto pericoloso di cose può essere integrata in forma omissiva solo quando il soggetto abbia una posizione di garanzia effettiva, fondata su una relazione qualificata di custodia o detenzione della fonte del rischio e su poteri giuridici idonei a impedirne gli effetti.
- L'accudimento volontario di una colonia felina libera non basta, di per sé, a trasformare il referente in detentore penalmente garante degli animali, poiché la colonia felina è per definizione composta da gatti che vivono in libertà.
- La giurisprudenza sulla responsabilità per cani in custodia non è automaticamente estensibile ai felini randagi, perché la disciplina penalistica sulla custodia presuppone la pericolosità del genere animale o una relazione di effettivo controllo non ravvisabile nel semplice foraggiamento di animali liberi.
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