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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29929/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale aveva solo parzialmente accolto la domanda di liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in favore del proprio assistito. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 276 c.p.c. e 158 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il giudice istruttore-relatore aveva riservato la causa in decisione per riferire al collegio, mentre nel rito applicabile alle controversie di liquidazione degli onorari forensi la discussione avrebbe dovuto svolgersi davanti al collegio. Con il secondo motivo ha censurato il regolamento delle spese di lite. Il resistente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio per cui le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, assoggettate al rito dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, devono essere trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale; la delega al singolo giudice può riguardare solo gli incombenti istruttori. Poiché nel caso concreto il giudice relatore, delegato all'istruzione, aveva riservato la causa in decisione senza che la trattazione e la discussione si svolgessero davanti al collegio, si è configurata la violazione dell'art. 276 c.p.c. con nullità del provvedimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    La decisione non può essere assunta da un collegio che non abbia assistito alla discussione della causa; la violazione determina nullità del provvedimento.

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta a sostegno della nullità del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge processuale.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    Le controversie sulla liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati seguono un rito collegiale; la discussione deve svolgersi innanzi al collegio.

Massime di principio

  • Nelle controversie di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati soggette al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, la decisione spetta al tribunale in composizione collegiale, pur potendo un singolo giudice essere delegato ai soli incombenti istruttori.
  • Se la causa viene riservata in decisione dal giudice istruttore-relatore e il collegio decide senza avere assistito alla discussione, si verifica violazione dell'art. 276 c.p.c. e la decisione è nulla.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione con rinvio, le censure ulteriori possono restare assorbite e non essere esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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